Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2971 del 05/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 2971 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
EL BATOUCHI RACHID N. IL 01/01/1972
avverso la sentenza n. 1369/2014 CORTE APPELLO di TORNO, del
23/04/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO MATTEO SOCCI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ra o
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che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 05/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’Appello di Torino con sentenza del 23 aprite 2014, in
parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino del 31 ottobre 2013 che
aveva condannato El Batouchi Rachid, in concorso com Lambh Hicham (non
appellante), alla pena di mesi 8 di reclusione ed € 2.200,00 di multa riconosciuta

riduzione per la scelta del rito abbreviato, riduceva la pena, eliminando la
continuazione, a mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed € 2.000,00 di multa .
L’imputato deteneva complessivi gr 1,930 di sostanza stupefacente di tipo
hashish (vedi imputazione), in Torino il 29 ottobre 2013.
2. El Batouchi Rachid propone ricorso per cassazione a mezzo del proprio
difensore deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente
necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, commal, disp. att.,
cod. proc. pen.
2. 1. Mancanza di motivazione (art 606, lettera e, del cod. proc. pen.) in
ordine alla conferma della misura della pena.
La Corte Costituzionale con la sentenza 32/2014 ha dichiarato illegittimo il
trattamento sanzionatorio delle droghe leggere e la corte di appello di Torino non
tiene conto che il minimo edittale dopo la sentenza della Corte non è più di un
anno, ma di sei mesi, e quindi sussiste un difetto motivazionale della sentenza
impugnata, infatti “lo scarto tra pena base e minimo edittale (fissato dal primo
giudice in appena mesi 3 di reclusione), in conseguenza della pronuncia della
Corte Costituzionale, risulta più che doppio rispetto al minimo edittale”.
Ha chiesto quindi l’annullamento con rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3.

Il ricorso è fondato, relativamente al motivo del trattamento

sanzionatorio per mancata considerazione della decisione della Corte
costituzionale n. 32 del 2014 (unico motivo del ricorso).
Per i delitti previsti dall’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la pena o
l’aumento di pena, in relazione alle così dette “droghe leggere” deve essere
1

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l’ipotesi di cui all’ad 73, comma 5, T. U. stupefacenti, con le generiche e la

oggetto di specifica rivalutazione da parte dei giudici del merito, alla luce della
più favorevole cornice edittale applicabile per tali violazioni, a seguito della
sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la
incostituzionalità degli artt. 4-bis e 4-vides ter della legge 21 febbraio 2006, n.
49 – che ha convertito il d.l. 30 dicembre 2005, n. 272 – e ha determinato, in
merito, la reviviscenza della più favorevole disciplina anteriormente vigente.
(Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 – dep. 28/05/2015, Sebbar, Rv. 263717).

Quando i giudici del merito (del primo grado, Tribunale di Torino, 31
ottobre 2013) hanno determinato, nel caso di specie, il trattamento
sanzionatorio, essi hanno giudicato utilizzando i parametri normativi previsti
dalla legge al momento del commesso reato ma diversi rispetto a quelli stabiliti
dalle leggi successive e dall’intervento della Corte costituzionale. La Corte di
Appello di Torino (23 aprile 2014) invece non ha tenuto conto dell’intervento
della Corte costituzionale n. 32 del 2014 (in Gazzetta ufficiale, 11, del 5 marzo
2014), e non hanno motivato sul punto.
La previsione sanzionatoria, reintrodotta per effetto della sentenza della
Corte costituzionale, stabilisce per le sostanze stupefacenti, di cui alle tabelle II e
IV dell’art. 14 la pena della reclusione da due a sei anni oltre la multa da
5.146,00 a 77.468,00 C a differenza del regime dichiarato incostituzionale che
prevedeva la pena da sei a venti anni di reclusione e da 26.000,00 a 260.000,00
C di multa; per l’art 73, quinto comma, T. U. stup. – ritenuto dal giudice del
merito nella vicenda in giudizio – la pena reintrodotta per effetto della sentenza
della Corte costituzionale, stabilisce per le sostanze stupefacenti, di cui alle
tabelle II e IV dell’art. 14 la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni
oltre la multa da 1.032,00 a 10.329,00 C. Il successivo intervento legislativo, ha
rivisto la struttura del quinto comma dell’art. 73, citato, prevedendo una
fattispecie costituente titolo autonomo di reato e non più circostanza attenuata
del reato base di cui all’ad 73, primo comma T. U. stup. (decreto legge 23
dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio
2014, n. 10, e poi ulteriormente modificato con il decreto legge 20 marzo 2014,
n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79) con la
previsione della pena da sei mesi a quattro anni e della multa da C 1.032,00 ad C
10.329,00.
Il trattamento sanzionatorio pertanto va rivisto applicando la norma più
favorevole, come risultante dall’intervento della Corte costituzionale citati e dalle

2
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Nella nostra ipotesi si discute di droghe leggere (vedi imputazione).

modifiche legislative.
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4

La sentenza deve pertanto annullarsi limitatamente al trattamento
sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della corte di Appello di Torino.

Annulla con rinvio limitatamente alla determinazione della pena la
sentenza impugnata ad altra sezione della Corte di Appello di Torino.
Così deciso il 5/11/2015

PQM

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