Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29709 del 08/06/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 29709 Anno 2016
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BEN HASSEN MUSTAPHA’ nato il 24/03/1993 a LORETO

avverso la sentenza del 19/05/2014 del GIUDICE DI PACE di MACERATA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA
del 08/06/2016, la relazione svolta dalConsigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO
SCARLINI
Udito il Procuratore Generale in persona del OSCAR CEDRANGOLO
che ha concluso per

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 08/06/2016

RITENUTO IN FATTO
1 – Con sentenza del 19 maggio 2014 il Giudice di pace di Recanati riteneva
Ben Hassem Mustapha colpevole dei delitti di ingiuria e lesioni, ritenuti avvinti
dal vincolo della continuazione, commessi in Porto Recanati il 19 luglio 2011 in
danno di Diletta Sbrascini e lo condannava alla pena di euro 1.000 di multa.
Il compendio probatorio si reggeva sulle dichiarazioni della persona offesa e
sulle coincidenti ricostruzioni riferite dai testi oculari Francesco Bartolo, Ippolita
Brandoni, Denny De Santis, Matteo Flamini ed Enrico Galassi.

2 – 1 – Con il primo motivo deduce il difetto di motivazione non avendo, il
giudice, tenuto debito conto delle ricostruzioni offerte dai testimoni.
Bartolo, in s.i.t., aveva affermato che non era in grado di individuare chi
avesse colpito la Sbrascini.
Brandoni non era stata in grado di indicare chi avesse ferito la Sbrascini.
Flamini non aveva assistito alla scena e non aveva visto l’imputato colpire la
Sbrascini.
2 – 2 – Con il secondo motivo deduce il difetto di motivazione e la violazione
dell’art. 599 cod. proc. pen., non avendo il giudice riconosciuto la scriminante
della provocazione e della ritorsione deducibile dalle dichiarazioni del De Santis
che aveva affermato come la Sbrascini avesse insultato l’imputato.
2 – 3 – Con il terzo motivo lamenta la violazione di legge ed in particolare
dell’art. 582 cod. pen., non avendo il giudice adeguatamente valutato
l’insussistenza del dolo in relazione al delitto di lesioni, posto che i testi Bartolo e
Galassi avevano riferito che l’imputato aveva colpito la Sbrascini in modo
involontario.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Tutti i motivi di ricorso sono inammissibili perché interamente versati in
fatto, ma il delitto di ingiuria è stato abrogato con d. Igs. n. 7 del 15 gennaio
2016 e la sentenza impugnata va conseguentemente annullata in parte qua
eliminando anche la pena fissata, per tale reato, dal giudice, in continuazione, di
euro 200 di multa.
1 –

Tutti i motivi, infatti, attengono alla valutazione della prova

testimoniale, ma, secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai
suoi poteri la “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito,
senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una
diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali
(per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più
recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 – 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).
1

2 – Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato.

I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile
ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal
giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha
esplicitato le ragioni del suo convincimento.
2 – I suddetti motivi difettano anche di specificità, non avendo il ricorrente
riportato integralmente le dichiarazioni dei testi indicati al fine di consentire a
questa Corte un eventuale apprezzamento in ordine al travisamento della prova,
difetto che, peraltro, nel ricorso, neppure si prospetta.

frazionano i contributi dichiarativi, a seconda delle conclusioni che da essi si
intendono trarre, impedendo così quella visione complessiva che, unica,
consente di rinvenire eventuali manifeste illogicità o carenze della motivazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto di ingiuria non è
previsto dalla legge come reato ed elimina la relativa pena di euro 200,00 di
multa.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma 1’8 giugno 2016.

3 – Quanto al complessivo esame del compendio probatorio nel ricorso si

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