Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29709 del 04/07/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 29709 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAPPARELLA BERNARDINO N. IL 23/08/1957
avverso la sentenza n. 6351/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 28/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/07/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ion,A -R, L.A G
che ha concluso per 7(
W) g; oh(

..6.

Udito, per la p,fte civile, l’Avv
UditbiedifensoreAvv. A (I r i °E.0

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.

Data Udienza: 04/07/2014

48986/13

Considerato che Bernardino Capparella impugna la sentenza in epigrafe con la quale è stato ritenuto
responsabile di favoreggiamento;
che il ricorso non appare affetto da cause di inammissibilità;
che le censure dedotte (utilizzazione di anonimo, violazione dell’art.525 c.p.p., difetto di
correlazione tra contestazione e sentenza, vizio di motivazione sul dolo specifico) , ove anche
risultassero fondate, condurrebbero ad un annullamento della sentenza con prosecuzione del
giudizio di merito;
che peraltro il reato ascritto al ricorrente è estinto per prescrizione e l’art.129 c.p.p. impone di
dichiarare immediatamente la sussistenza di tale causa di non punibilità, in quanto dagli atti non
appare evidente la necessità di pervenire a una decisione più favorevole.

P.Q.M.
La Corte di Cassazione
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma il 4 luglio 2014

In fatto e in diritto

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