Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29708 del 07/06/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 29708 Anno 2016
Presidente: ZAZA CARLO
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di:
Merler Giuseppe, nato a Trento, il 31/7/1946;

avverso la sentenza del 28/4/2015 del Giudice di Pace di Trento;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giovanni
Di Leo, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza;
udito per l’imputato l’avv. Gabrio Stenico, che ha concluso chiedendo l’accoglimento
del ricorso.

1

Data Udienza: 07/06/2016

RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Trento ha dichiarato non doversi
procedere nei confronti di Merler Giuseppe per il reato di lesioni volontarie ritenendo la
non punibilità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis c.p.
2. Avverso la sentenza ha proposto appello l’imputato a mezzo del proprio difensore
eccependo l’insussistenza del reato, l’inattendibilità della persona offesa, l’errata

riconoscimento delle scriminanti dell’esercizio di un diritto e della legittima difesa,
nonchè l’illegittima applicazione dell’istituto previsto dalla disposizione sopra citata nel
procedimento per i reati di competenza del giudice di pace (censura questa ribadita ed
ulteriormente argomentata attraverso la presentazione di motivi nuovi e di una
memoria).
3. Il Tribunale di Trento, investito dell’impugnazione, rilevando l’inappellabilità della
sentenza, ha provveduto a riqualificarla ai sensi dell’art. 568 c.p.p. come ricorso per
cassazione ed ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il terzo motivo di ricorso è fondato con carattere assorbente degli altri.

2. Come questa Corte ha già avuto ripetutamente modo di precisare, infatti, nel
procedimento innanzi al giudice di pace non si applica la causa di non punibilità della
particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis c.p., prevista esclusivamente per il
procedimento davanti al giudice ordinario, trovando invece applicazione la speciale
disciplina di cui all’art. 34 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, la quale implica una
delibazione più ampia di quella richiesta ai sensi del menzionato art. 131-bis e richiede
peraltro la mancata opposizione delle parti (Sez. F, n. 34672 del 6 agosto 2015,
Cacioni, Rv. 264702; Sez. 7, n. 1510/16 del 4 dicembre 2015, Bellomo, Rv. 265491;
Sez. 4, n. 31920 del 14/07/2015 – dep. 21/07/2015, Marzola, Rv. 264420).

3. La sentenza si rivela dunque illegittima nella misura in cui ha invece fatto indebita
applicazione del summenzionato istituto e deve pertanto essere annullata con rinvio al
Giudice di Pace di Trento per nuovo esame.

2

valutazione di alcune testimonianze e della documentazione medica, il mancato

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Giudice di pace di Trento.

Così deciso il 7/6/2016

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