Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29708 del 04/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29708 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI LORENZO ANTONIO N. IL 03/04/1982
avverso la sentenza n. 9076/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
20/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 04/06/2015

46340/14 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI che in

data 20.12.2013 confermava la sua condanna per reato ex art. 385

enunciando motivo di violazione di legge e vizi di motivazione
sul trattamento sanzionatorio e le attenuanti generiche.
2.

Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il

motivo prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si
confrontano specificamente con le argomentazioni svolte nella
sentenza impugnata che ha rivalutato autonomamente la fattispecie
concreta posta al suo giudizio

(confronto doveroso per

l’ammissibilità dell’impugnazione, ex art. 581 c.p.p., perché la
sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il
provvedimento oggetto di ricorso:

Sez. 6, sent. 20377 dell’11.3-

14.5.2009 e Sez.6, sent. 22445 dell’8 – 28.5.2009)

e non indicano

quali specifiche e determinanti censure d’appello non avrebbero
trovato risposta nella rivalutazione della Corte distrettuale.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa
delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4.6.2015

c.p., ricorre per cassazione l’imputato ANTONIO DI LORENZO,

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