Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29707 del 04/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29707 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ZUNGRI NICOLA N. IL 25/08/1983
avverso la sentenza n. 1966/2008 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 15/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;
Data Udienza: 04/06/2015
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 4 giugno 2015
DiepositATA
La difesa di Zungri Nicola propone ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Reggio
Calabria del 15/05/2014 che ha confermato l’affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine
ai reati di cui agli artt.335 cod pen.
Nel ricorso si lamenta violazione di legge quanto al mancato accertamento di estinzione del reato
per prescrizione, e vizio di motivazione sull’accertamento di responsabilità.
I rilievi formulati in ricorso risultano inammissibili in quanto manifestamente infondati, quanto al
primo profilo, poiché il termine di massimo di prescrizione non può ritenersi maturato prima della
pronuncia d’appello, imponendosi la considerazione di sette mesi e 28 giorni di sospensione della
decorrenza disposte per l’astensione dalle udienze a cui ha aderito il difensore, circostanza che fissa
la scadenza del termine massimo al 15/09/2014, successiva la pronuncia della sentenza.
Gli ulteriori motivi sono manifestamente infondati, all’atto in cui si limitano a riproporre i propri
rilievi in fatto, senza confrontarsi con quanto in argomento espresso nella pronuncia, che costituisce
l’unico orizzonte obbligato per la valutazione dei vizi lamentati.
Non può porsi in questa sede d’ufficio la questione della declaratoria della prescrizione
eventualmente maturata dopo la sentenza d’appello, in considerazione della manifesta infondatezza
del ricorso: la giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte chiarito che
“l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non
consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di
rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p.” (Cass. pen., Sez. un., 22
novembre 2000, n. 32, De Luca, rv. 217266: nella specie la prescrizione del reato maturata
successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. un., 2 marzo 2005, n.
23428, Bracale, rv. 231164, e Sez. un., 28 febbraio 2008, n. 19601, Niccoli, rv. 239400)