Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29706 del 04/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29706 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RUSSO GIUSEPPE N. IL 10/02/1979
avverso la sentenza n. 14182/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
30/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 04/06/2015

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di e 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, all’udienza del 4 giugno 2015

Il Presidente

La difesa di Russo Giuseppe propone ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli
del 30/1o/2013 che ha confermato l’affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine ai reati
di cui agli artt.337, 582, 585 cod pen.
Nel ricorso si lamenta vizio di motivazione sulla misura della pena e la mancata concessione della
sospensione condizionale.
I rilievi formulati in ricorso risultano inammissibili perché manifestamente infondati in quanto la
sentenza impugnata argomenta sulla base di elementi di fatti specifici, dai quali trae valutazioni di
pericolosità specifica, sia sul bilanciamento tra aggravanti ed attenuanti, che in ordine al giudizio
pericolosità, ostativo al nuovo riconoscimento del beneficio della sospensione.
Per contro, proprio sotto tale profilo risulta irrilevante la valutazione riguardante la forma della
richiesta di ammissione al lavoro di pubblica utilità in quanto la Corte, sulla base delle modalità
dell’azione, e della recidiva accertata e la tipologia del reato, esclude la possibilità di una prognosi
favorevole, che non consente nel merito l’accesso al beneficio, ancorché con la sottoposizione ad
obblighi, cosicché l’analisi della correttezza della determinazione di essenzialità della richiesta
personale dell’interessato risulta nei fatti irrilevante.

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