Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29705 del 04/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29705 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SIMAO DIMAS VALDEMIR N. IL 02/01/1970
avverso la sentenza n. 7864/2014 TRIBUNALE di MILANO, del
01/10/20111
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;
Data Udienza: 04/06/2015
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.500 (millecinquecento) in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 4 giugno 2015
Il onsigliere est.
La difesa di Simao Dimas Vladimir propone ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Milano del
01/10/2014 che ha applicato la pena concordata tra le parti, in relazione ai reati di cui agli artt. 337,
cod. pen. , 116 comma 13 e 186 commi 7 ed 8 cds.
Nel ricorso si lamenta vizio di motivazione e violazione di legge sulla mancata applicazione di
formule di proscioglimento in fatto.
Il ricorso è inammissibile per genericità in quanto invoca l’applicazione di formule di
proscioglimento senza individuare quali elementi di fatto consentissero tale conclusione, per di più
a fronte degli elementi contrari richiamati nella pronuncia, costituiti dalla notizia di reato e dai
relativi allegati.