Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29704 del 06/06/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 29704 Anno 2016
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: AMATORE ROBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
VENTRE ANIELLO, nato a AVERSA, il 8.5.1977 ;
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli del 3.2.2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso ;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Roberto Amatore ;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Balsamo che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza ;
udito per l’imputato l’Avv. Sonia Timperi, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso,
riportandosi ai motivi ;

RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Napoli ha confermato la condanna emessa
nei confronti del predetto imputato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per il reato di cui
all’art. 216, comma 1, n. 2, R.d. 267/42 perché, nella qualità di legale rappresentante della
società cooperativa Generai costruzioni, allo scopo di creare pregiudizio ai creditori e di
procurare a sé od altri un ingiusto profitto sottraeva e distruggeva in parte i libri e le altre
scritture contabili della società fallita.
Avverso la predetta sentenza ricorre l’imputato, per mezzo del suo difensore, affidando la sua
impugnativa a due motivi di doglianza.
1.1 Con la prima si denunzia, ai sensi dell’art. 606, comma prima, lett. b, c.p.p., inosservanza
o erronea applicazione della legge penale in riferimento al reato di cui all’art. 216, comma 1, n.
I. fall. e comunque il vizio motivazionale sul medesimo punto. Deduce la parte ricorrente che
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Data Udienza: 06/06/2016

dalla ricostruzione dei fatti emerge che era al più contestabile il reato di cui all’art. 217 I. Fall.,
quanto alla bancarotta documentale, giacché dagli atti è emersa la prova dell’omessa tenuta
delle sole scritture obbligatorie, mancando qualsiasi riferimento alla strumentalità soggettiva e
alla finalizzazione oggettiva della condotta, come richiesto per la bancarotta fraudolenta
documentale. Di talché la mera mancanza dei libri e delle scritture contabili doveva essere
ricondotta nell’alveo della previsione punitiva prevista dalla bancarotta semplice.
2.2 Con il secondo motivo si denunzia il vizio argomentativo in relazione all’eccessività della

riconoscimento dell’attenuante della speciale tenuità.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile.
4. Il primo motivo di doglianza è manifestamente infondato.
4.1 Non è rintracciabile nella motivazione impugnata né il dedotto vizio argomentativo né tanto
meno la lamentata violazione di legge in ordine al censurato profilo dell’erronea valutazione
dell’elemento psicologico del reato contestato.
4.2 Sul punto, occorre ricordare che in tema di bancarotta fraudolenta documentale (art. 216,
comma primo, n. 2 legge. fall.), l’esistenza dell’elemento soggettivo non può essere desunto
dal solo fatto, costituente l’elemento materiale del reato, che lo stato delle scritture sia tale da
non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, tanto più
quando l’omissione è contenuta in limiti temporali piuttosto ristretti, poichè in detta ipotesi è
necessario chiarire la ragione e gli elementi sulla base dei quali l’imputato abbia avuto
coscienza e volontà di realizzare detta oggettiva impossibilità e non, invece, di trascurare
semplicemente la regolare tenuta delle scritture, senza valutare le conseguenze di tale
condotta, atteso che, in quest’ultimo caso, si integra l’atteggiamento psicologico del diverso e
meno grave reato di bancarotta semplice di cui all’art. 217, comma secondo, legge fall. (
Cass., Sez. 5, n. 23251 del 29/04/2014 – dep. 04/06/2014, Pavone, Rv. 262384).
Ed invero, ai fini dell’integrazione della bancarotta semplice (art. 217, comma secondo, I. fall.),
l’elemento soggettivo può indifferentemente essere costituito dal dolo o dalla colpa, che sono
ravvisabili quando l’agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di
tenere le scritture, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale prevista dall’art. 216,
comma primo, n. 2, I. fall., l’elemento psicologico deve essere individuato nel dolo generico,
costituito dalla coscienza e volontà della irregolare tenuta delle scritture con la consapevolezza
che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell’imprenditore (Sez.
5, n. 48523 del 06/10/2011 – dep. 28/12/2011, Barbieri, Rv. 251709)
4.3 Ciò posto, osserva il Collegio come, oltre alla genericità del motivo di doglianza sollevato
sul punto dalla parte ricorrente ( genericità che lambisce il profilo di inammissibilità della
relativa doglianza ), la Corte distrettuale abbia correttamente ed adeguatamente motivato
sulla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, sub specie di dolo generico, atteso che le
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pena e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti, nonché al mancato

rilevate circostanze fattuali come l’assoluta mancanza di collaborazione da parte del fallito, il
mancato rilevamento di liquidità nei conti correnti e il mancato rinvenimento di beni
patrimoniali sono tutte circostanze ben argomentate dal giudice impugnato per ritenere, con
motivazione scevra da aporie logiche e da contraddizioni, sussistente l’elemento soggettivo del
reato oggetto di contestazione.
5. Ma anche il secondo motivo di doglianza è inammissibile, in quanto censura la sentenza
impugnata per la contestata dosimetria della pena e per la mancata concessione delle

5.1 Sotto il primo profilo, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle
diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del
giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi
enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel
giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui
determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del
30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre.
Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie
in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di
gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a
dare conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: “pena
congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure il richiamo alla gravità del reato o alla
capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596)
5.2 Ma ad analoghe considerazione deve giungersi anche in ordine alle contestazioni sollevate
in merito alle denegate attenuanti generiche.
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione
esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n.
42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte
secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione
delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli
dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli
ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale
valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del
16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Ebbene, sul punto la Corte impugnata ha reso una
motivazione sul cui contenuto non è pertanto ammissibile una ulteriore valutazione di merito
da parte di questa Corte.
6. Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al versamento,
in favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro
1000.
P.Q.M.

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attenuanti generiche.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 6.6.2016

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