Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29704 del 04/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29704 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GALIERO SALVATORE N. IL 16/09/1979
avverso la sentenza n. 4591/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
25/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 04/06/2015

46237/14 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI che in
data 25.10.13 confermava la sua condanna per reato ex art. 385

enunciando motivo di violazione di legge processuale e vizi di
motivazione.
2.

Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il

motivo prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si
confrontano in alcun modo con le argomentazioni svolte nella
sentenza impugnata che ha rivalutato autonomamente la fattispecie
concreta posta al suo giudizio

(confronto doveroso per

l’ammissibilità dell’impugnazione, ex art. 581 c.p.p., perché la
sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il
provvedimento oggetto di ricorso:

Sez. 6, sent. 20377 dell’11.3-

14.5.2009 e Sez.6, sent. 22445 dell’8 – 28.5.2009)

e non indicano

quali specifiche e determinanti censure d’appello non avrebbero
trovato risposta nella rivalutazione della Corte distrettuale.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa
delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4.6.2015

c.p., ricorre per cassazione l’imputato SALVATORE GALIERO,

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