Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29703 del 04/07/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 29703 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BUCCELLI GIUSEPPE N. IL 03/11/1979
avverso la sentenza n. 4895/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
24/11/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/07/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Pa Aro/ A G.
che ha concluso per 4.5.
yl 7,0 (4;1- i ow

a.

Udito, per la p e civile, l’Avv
Udit i difensttAvv.

Data Udienza: 04/07/2014

43850/13

Considerato che Giuseppe Buccelli impugna la sentenza in epigrafe con la quale è stato ritenuto
responsabile di evasione;
che il ricorso non appare affetto da cause di inammissibilità;
che le censure dedotte (travisamento e vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove,
vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla presenza di più reati, all’applicazione del
ne bis in idem e alla continuazione), ove anche risultassero fondate, condurrebbero ad un
annullamento della sentenza con prosecuzione del giudizio di merito;
che peraltro il reato ascritto al ricorrente è estinto per prescrizione e l’ art.129 c.p.p. impone di
dichiarare immediatamente la sussistenza di tale causa di non punibilità, in quanto dagli atti non
appare evidente la necessità di pervenire a una decisione più favorevole.

P.Q.M.
La Corte di Cassazione
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma il 4 luglio 2014
Il Pr idente

In fatto e in diritto

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