Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29703 del 04/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29703 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BIRRESE ANIELLO N. IL 26/03/1972
avverso la sentenza n. 17688/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
19/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 04/06/2015
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46291/14 RG
ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di NAPOLI che in data
19.12.2013 confermava la sua condanna per evasione, ricorre per cassazione
trattamento sanzionatorio.
2. Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il motivo è
diverso da quelli consentiti, prospettando – a fronte di un duplice conforme
specifico apprezzamento in fatto dei due Giudici del merito, sorretto da
motivazione non apparente ed immune dai vizi di manifesta illogicità e
contraddittorietà che, soli, rilevano ai sensi dell’art. 606.1 lett. E c.p.p. deduzioni difensive che si risolvono nella mera sollecitazione ad una diversa
valutazione del materiale probatorio, del tutto preclusa in questa sede di
legittimità.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 04.06.2015
l’imputato ANIELLO BIRRESE, enunciando motivo di vizi della motivazione sul