Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29702 del 25/05/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 29702 Anno 2016
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: FIDANZIA ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SPELLA UMBERTO nato il 23/11/1963 a AVELLINO

avverso la sentenza del 18/06/2014 del TRIBUNALE di AVELLINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA
del 25/05/2016, la relazione svolta dalConsigliere ANDREA FIDANZIA
Udito il Procuratore Generale in persona del
che ha concluso per

Data Udienza: 25/05/2016

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Pasquale Fimiani, ha chiesto
l’annullamento senza rinvio per il reato di cui all’art. 594 c.p.; inammissibile per il resto.
CkNo) ‘bedgPt.
V) C\ o IL_
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 18 giugno 2015 il Tribunale di Avellino, quale giudice
d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato Spella
Umberto in solido con il coimputato Spella Raffaele, ai soli effetti civili, al risarcimento dei
danni a favore delle parti civili Napoliano Mirella e Staglioli Rosalia da liquidarsi in

2 Ha proposto personalmente ricorso per cassazione l’imputato affidandolo ad un unico
motivo.
E’ stata dedotta la violazione dell’art. 125 comma III c.p.p.
Lamenta il ricorrente che la sentenza di secondo grado è illeggibile nella sua totalità,
con la conseguenza che la stessa deve ritenersi nulla per mancanza della motivazione e
violazione del diritto di difesa.
L’indecifrabilità di una sentenza, infatti, se non limitata ad alcune parole e non
consistente in una semplice difficoltà di lettura superabile senza sforzo eccessivo, si traduce
nell’impossibilità per la parte di individuare i motivi di fatto e di diritto su cui si basa la
decisione.
Né può ovviarsi a tale inconveniente con la possibilità di chiedere una copia leggibile,
non potendosi fare carico alla parte titolare del diritto di impugnazione di sollecitare la
trascrizione leggibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato e va pertanto rigettato.
Da un attento esame della sentenza impugnata – che ha accertato la responsabilità del
ricorrente solo agli effetti civili – emerge che la stessa, sebbene scritta manualmente, non è
affatto illeggibile, risultando solo in taluni punti una difficoltà di lettura comunque superabile
senza sforzo eccessivo.
La lettura della sentenza impugnata ha senz’altro consentito di individuare con
chiarezza i motivi di fatto e diritto su cui si è fondata la decisione, con la conseguenza che la
dedotta la violazione dell’art. 125 comma III c.p.p. è priva di fondamento.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2016
Il c sigliere est

re

Il Presidente

separata sede.

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