Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29702 del 04/07/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 29702 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CITTERIO CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LANGELLA GIUSEPPE N. IL 05/06/1981
avverso la sentenza n. 546/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
31/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/07/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CARLO CITTERIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. e’Livezre„,
che ha concluso per

Udito, per la parte c ile, l’Avv
Udit i difensor

Data Udienza: 04/07/2014

40021/13

Considerato che Giuseppe Langella impugna la sentenza in epigrafe con la quale è stato ritenuto
responsabile di simulazione di reato;
che il ricorso non appare affetto da cause di inammissibilità;
che le censure dedotte (nullità del giudizio d’appello per vizio di notificazione dell’avviso
all’imputato, vizio di motivazione nella determinazione della pena), ove anche risultassero fondate,
condurrebbero ad un annullamento della sentenza con prosecuzione del giudizio di merito;
che peraltro il reato ascritto al ricorrente è estinto per prescrizione e l’ art.129 c.p.p. impone di
dichiarare immediatamente la sussistenza di tale causa di non punibilità, in quanto dagli atti non
appare evidente la necessità di pervenire a una decisione più favorevole.

P.Q.M.
La Corte di Cassazione
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma il 4 luglio 2014
Il Relatore

In fatto e in diritto

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