Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29702 del 04/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29702 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIOIA DOMENICO N. IL 01/05/1941
avverso la sentenza n. 5637/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
25/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 04/06/2015

46286/14 RG 1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza con cui in data 25.10.13 la CORTE D’APPELLO
DI NAPOLI ha confermato la sua condanna per evasione, ricorre l’imputato
DOMENICO GIOIA enunciando motivi di inosservanza o erronea applicazione

motivazione sul diniego delle attenuanti generiche.

2. Il ricorso è originariamente inammissibile. Consegue la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, equa al caso,
di euro 1000 alla Cassa delle ammende.
I motivi sono diversi da quelli consentiti, perché le censure del ricorso
si risolvono in doglianze di merito (tra l’altro contenendo una invero singolare
‘deposizione’ del medesimo difensore su fatti afferenti personali conoscenze della
vicenda). Sono anche generico il primo (che non si confronta con la specifica
motivazione della Corte partenopea sulla tematica del ridedotto stato di
necessità), manifestamente infondati il secondo (in ragione del rito abbreviato
prescelto e a fronte dell’apprezzamento di non necessità dell’esercizio del potere
d’ufficio di integrazione probatoria) e il terzo (a fronte di motivazione specifica
sul punto).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4.6.2015

della legge penale, mancata assunzione di prova decisiva e vizi alternativi della

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