Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2970 del 05/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 2970 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DURBAKU ILIR N. IL 06/10/1969
avverso la sentenza n. 642/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
17/09/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO MATTEO SOCCI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ?ae Pep ta,,t4 e. tie.,
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avy
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 05/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’Appello di Milano con sentenza del 17 settembre 2014,
confermava la sentenza del tribunale di Milano (Giudice per le indagini preliminari)
del 23 maggio 2013, rito abbreviato, che aveva condannato Durbaku Ilir (alias
Durbacu Ilir), insieme ad altri, alla pena di anni 10 e mesi 8 di reclusione, esclusa

rito, per i reati di cui all’ad 74, e 73 , con la circostanza aggravante dell’ad 73,
comma 6, e quella dell’ art. 80 del T. U. stup., commessi in Belgio, Milano,
Legnano, Lido Adriano (RA) dal maggio 2001 al giugno 2002 e per i singoli episodi
individuati nelle date per ciascuno indicate (vedi imputazione).

2. Ricorre in cassazione Durbaku Ilir (alias Durbacu Ilir), tramite il suo
difensore deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari
per la motivazione, come disposto dall’ad. 173, comma 1, disp. att., cod. proc.
pen.
2. 1. Nullità della sentenza ex art 606 lett. E, cod. proc. pen.,
limitatamente alla sussistenza o meno del reato associativo.
L’imputato ha confessato numerosi episodi di spaccio, ma stando in Belgio
fungeva da intermediario tra i fornitori dello stupefacente che agivano fuori
dall’Italia e gli acquirenti che operavano in Italia, invero “coloro cui veniva
consegnato lo stupefacente da parte dell’imputato per essere trasportato in Italia,
nonché coloro che erano i depositari in Italia della sostanza non sono sempre gli
stessi, sicché il reato associativo non dovrebbe sussistere, ma semmai il reato
continuato di commercio di sostanze stupefacenti, poiché in un’associazione vera e
propria coloro che organizzano e programmano il commercio illecito dovrebbero
essere sempre le stesse persone”. La sentenza d’appello sul motivo di appello si
limitava ad osservare che “non pare però di poter aderire a tale lettura se costoro
sono a tal punto ripetutamente presenti da potersi assumere in seno alla
consorteria ciascuno un ruolo, chi di corriere, chi di ricevente, chi di cedente o, per
converso, di cessionario e da venir rapidamente sostituiti solo in occasione degli
arresti di taluno”; la Corte di appello richiamava la sentenza della tassazione n.
2851 del 2004, che aveva disciplinato una situazione processuale diversa dal caso
in giudizio.
Ha chiesto pertanto la cassazione della sentenza.
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l’aggravante dell’ad 80 e riconosciute le generiche prevalenti e la diminuente del

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile. La sentenza della Corte di Appello impugnata
ha con esauriente e logica motivazione risposto a tutte le motivazioni dell’appello
del Durbaku Dir. Nel ricorso in cassazione il ricorrente ripropone le stesse
argomentazioni dell’appello senza criticare adeguatamente il percorso

fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in
secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente
e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate,
solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato. (Sez. 3,
n. 44882 del 18/07/2014 – dep. 28/10/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608).
Inoltre per la configurabilità dell’associazione dedita al narcotraffico non è
richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di
notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l’esistenza di strutture, sia pure
rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine
comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole
deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati. (Sez. 1, n. 30463
del 07/07/2011 – dep. 01/08/2011, P.G. in proc. Cali’, Rv. 251011). Nel nostro
caso la decisione impugnata individua gli elementi dell’associazione nella
ripetitività dei contatti, e nella loro costanza nel tempo, nella “sopranazionalità”
dei contatti medesimi e nell’impegno economico a sostegno degli illeciti traffici;
inoltre la Corte di Appello analizza a fondo i dati delle intercettazioni telefoniche, e
ne ricava la “rapidità nel sostituire gli uomini e gli approvvigionamenti (bruciati
dagli interventi spot degli operatori) in unione alla frequenza di pregresse forniture
e l’impegno posto, ciascuno col proprio ruolo, nel perfezionamento del metodo che è in sé strategia di sviluppo commerciale – connotano univocamente non solo
la stabilità del vincolo ma anche la sua proiezione nel futuro”. Il ricorrente è stato
individuato, dalla sentenza impugnata, nel ruolo “direttivo-organizzativo”, e non
nei ruoli di promotore o finanziatore – pagina 13-. Le disposizioni (gli ordini e le
modalità) per lo smercio della sostanza stupefacente venivano impartite per
numerose volte, e per circa un anno di traffico, dal ricorrente, come ben motivato
nella sentenza della Corte di appello.
Il ricorso sul punto è generico e non contiene specifiche critiche alla
motivazione della sentenza impugnata, e deve quindi dichiararsi inammissibile.

motivazionale della sentenza di appello. È inammissibile Cl ricorso per cassazione

Alla dichiarazione di inammissibilità ne derivano la condanna alle spese e la
condanna al pagamento in favore della cassa delle ammende di C 1.000,00.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 5/11/2015

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