Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 297 del 19/12/2013
Penale Sent. Sez. 2 Num. 297 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
Saccuti Milko n. il 14.12.1972
avverso la SENTENZA della Corte di Appello di L’Aquila
del 24.1.2013
Udita la relazione fatta dal consigliere
Antonio Prestipino
Sentito il Procuratore Generale in persona del dr. Antonio Gialanella che ha concluso per
l’annullamento senza rinvio per intervenuta remissione di querela.
Data Udienza: 19/12/2013
,
Letto il ricorso proposto da Saccuti Milko avverso la sentenza in epigrafe;
ritenuto che prima dell’udienza fissata per la discussione del ricorso è pervenuto alla
cancelleria di questa Corte atto di remissione di querela della persona offesa accettato
dall’imputato;
ritenuta la ritualità dell’atto;
ritenuto pertanto che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il
reato è estinto per remissione di querela, non sussistendo d’altra parte le condizioni per il
proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129 co 2 c .p.p.;
ritenuto che le spese processuali vanno poste a carico del Saccuti;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di
querela e condanna Saccuti Milko al pagamento delle spese processuali.
Così deci m oma il 19.12.2013.
Il consi
latore
Il Presidente