Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29699 del 13/03/2018

Penale Ord. Sez. 7 Num. 29699 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
A.A.

avverso la sentenza del 03/10/2016 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO;

Data Udienza: 13/03/2018

44442-2017

RG

Il Collegio,
letto il ricorso proposto da A.A. a mezzo del difensore avverso la
sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di cui all’art. 341 bis cp
rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di
legge;
osserva:
Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte
distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma
dell’apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal
ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad
una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di
legittimità.
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali della somma ch € 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA