Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29699 del 04/07/2014
Penale Sent. Sez. 6 Num. 29699 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CITTERIO CARLO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI GIORGIO ROSARIO N. IL 21/03/1941
avverso la sentenza n. 4002/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
14/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/07/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CARLO CITTERIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. fl,
che ha concluso per
Udito, per la parte
UditoildifensoreAvv.
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Data Udienza: 04/07/2014
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Considerato che Rosario Di Giorgio impugna la sentenza in epigrafe con la quale è stato ritenuto
responsabile di calunnia;
che il ricorso non appare affetto da cause di inammissibilità;
che la censura dedotta di vizio di motivazione nella configurabilità del dolo, ove anche risultasse
fondata, condurrebbe ad un annullamento delta sentenza con prosecuzione del giudizio di merito;
. •
che peraltro igreat ■P ascrittPal ricorrentepwstmtP per prescrizione e l’ art.129 c.p.p. impone di
dichiarare immediatamente la sussistenza di tale causa di non punibilità, in quanto dagli atti non
appare evidente la necessità di pervenire a una decisione più favorevole.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché eate2’‘4Pestintker
*}’ • prescrizione.
Così deciso in Roma il 4 luglio 2014
Il Relatore
In fatto e in diritto