Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29699 del 04/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29699 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D’ANIELLO ANDREA N. IL 21/09/1982
avverso la sentenza n. 4432/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
23/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 04/06/2015

46255/14 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli che in data
23.10.2013 confermava la sua condanna per tre episodi di evasione, ricorre per

motivi di vizi della motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla
mancata disapplicazione della recidiva.

2. Il ricorso è originariamente inammissibile, perché i motivi sono
diversi da quelli consentiti, prospettando – a fronte di un duplice conforme
specifico apprezzamento in fatto dei due Giudici del merito, sorretto da
motivazione non apparente ed immune dai vizi di manifesta illogicità e
contraddittorietà che, soli, rilevano ai sensi dell’art. 606.1 lett. E c.p.p. deduzioni difensive che si risolvono nella mera sollecitazione ad una diversa
valutazione del materiale probatorio, del tutto preclusa in questa sede di
legittimità.
Consegue la condanna del la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 04.06.2015

cassazione l’imputato ANDREA D’ANIELLO a mezzo del difensore, enunciando

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