Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29698 del 25/05/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 29698 Anno 2016
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OMODEI ALESSANDRO nato il 26/09/1967 a BOVEGNO

avverso la sentenza del 31/03/2015 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA
del 25/05/2016, la relazione svolta dalConsigliere FERDINANDO LIGNOLA
Udito il Procuratore Generale in persona del
che ha concluso per

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 25/05/2016

Il Sostituto Procuratore Generale, dott. Pasquale Fimiani, ha concluso per
l’annullamento senza rinvio per prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

parzialmente quella del Tribunale di Brescia in data 21 ottobre 2008,
rideterminando per OMODEI Alessandro la pena in un anno e sei mesi di
reclusione, per il reato di lesioni gravi aggravate, commesso in danno di Gatta
Albino. La Corte assolveva l’imputato dall’accusa di minaccia grave e dichiarava
non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione al reato di
calunnia; fatti tutti commessi il 13 agosto 2005.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv. Simona
Camerlengo, deducendo violazione dell’articolo 606, lettera b), cod. proc. pen.,
in relazione all’art. 157 cod. pen., nel testo anteriore alla modifica intervenuta
con la legge 251 del 2005. A giudizio del ricorrente la Corte territoriale ha errato
nel non rilevare l’intervenuta prescrizione, poiché dalla data del reato a quella
della sentenza d’appello erano già decorsi 7 anni e 6 mesi, corrispondenti al
termine previsto dalla disciplina anteriore alla riforma della legge 251 del 2005,
applicabile il caso di specie, in quanto più favorevole. Infatti, secondo la
disciplina previgente, al fine di stabilire il termine prescrizionale occorre far
riferimento al reato nella sua specifica delineazione finale, a seguito
dell’applicazione delle circostanze aggravanti ed attenuanti e del relativo
obbligatorio giudizio di comparazione, per cui il termine prescrizionale andava
commisurato ai limiti della pena prevista per il reato di lesioni semplici, essendo
state riconosciute le attenuanti generiche, ritenute prevalenti sulle aggravanti
contestate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
,

1.1 L’applicabilità degli artt. 157 e 160 c.p., nei testi anteriori alle modifiche
apportate dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, è giustificata dalla legge medesima.

2

1. Con sentenza del 31 marzo 2015, la Corte d’appello di Brescia confermava

L’art. 10, comma 2, prevede, invero, che le nuove disposizioni in materia di
prescrizione (contemplate nell’art. 6 della legge) non si applichino ai
procedimenti e ai processi in corso al momento di entrata in vigore della legge
stessa, qualora i nuovi termini di prescrizione risultino più lunghi di quelli
previgenti. E detta norma rileva nel caso di specie perché:

disciplina della prescrizione;
– a tale data il procedimento era in corso;
– i nuovi termini di prescrizione del reato, pari a 8 anni e 9 mesi, sono,
comunque, più lunghi di quelli previgenti, poiché ai sensi del nuovo comma 2
dell’art. 157 cod. pen. “per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha
riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza
tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell’aumento per le
circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce
una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale,
nel qual caso si tiene conto dell’aumento massimo di pena previsto per
l’aggravante”, mentre secondo il regime previgente si faceva riferimento alla
pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto
dell’aumento massimo della pena stabilito per le circostanze aggravanti e della
diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti, nonché dell’eventuale
giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen..
1.2 Nel caso di specie il Tribunale aveva riconosciuto all’imputato le attenuanti
generiche prevalenti sulle aggravanti contestate, per cui, in applicazione della
disciplina previgente, segnatamente del “vecchio” art. 157 c.p., mantenuto “in
vita” dalla volontà del legislatore, dalla data di commissione dei fatti (13 agosto
2005) a quella della sentenza di appello (31 marzo 2015) era integralmente
decorso il termine di prescrizione di 7 anni 6 sei mesi (al 13 aprile 2013), non
risultando dai verbali dei due gradi di giudizio cause di sospensione del decorso
del termine.
1.3 Non è di ostacolo a tale conclusione il fatto che in appello, per il reato di
calunnia contestato a capo c), sia stata applicata la nuova disciplina della
prescrizione, con conseguente declaratoria di estinzione del reato; deve infatti
essere ribadito il principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo
cui, in tema di prescrizione dei reati, se da una parte non è consentita la

3

– il fatto è stato commesso prima della data di entrata in vigore della nuova

simultanea applicazione delle disposizioni introdotte dalla L. 5 dicembre 2005, n.
251, e di quelle precedenti, secondo il criterio della maggiore convenienza per
l’imputato, occorrendo applicare integralmente l’una o l’altra disciplina in
relazione alle previsioni della norma transitoria di cui all’art. 10, comma 2, della
legge citata (Sez. 1, n. 27777 del 01/07/2008, Soldano, Rv. 240862; Sez. 5, n.

applicazione con riferimento ad ogni singolo fatto di reato oggetto
dell’imputazione, ben potendo darsi il caso che per un reato sia più favorevole il
vecchio regime prescrizionale e per un altro, pur contestualmente contestato, sia
più favorevole il nuovo (Sez. 3, n. 45158 del 26/06/2013, P., Rv. 258327; Sez.
5, n. 43343 del 05/10/2010, Rv. 248783).
2. Per concludere va rilevato che non sono riscontrabili, nella decisione
impugnata, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente
dell’innocenza dell’imputato, nè, in generale, l’incontrovertibile insussistenza del
fatto, che del resto neanche il ricorrente deduce.
3. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio,
perché il reato di lesioni aggravate è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2016
Il consigliere estensore

Il Presidente

26801 del 17/04/2014, Cappetti, Rv. 260228), d’altra parte tale principio trova

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