Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29698 del 04/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 29698 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CALLIPO MARIO N. IL 12/05/1953
avverso la sentenza n. 3166/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
16/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 04/06/2015

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, all’udienza del 4 giugno 2015

Consigl re est.

La difesa di Callipo Mario propone ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli del
16/01/2014 che ha confermato l’affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine al reato di
cui all’art.337 cod pen.
Nel ricorso si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in merito all’accertamento di
responsabilità.
I rilievi formulati in ricorso risultano inammissibili per manifesta infondatezza in quanto la sentenza
specificamente individua gli elementi di fatto che impongono di valutare l’intervenuta
consumazione del reato, richiamando le risultanze dalle quali è possibile ricavare la non corretta
ricostruzione dei fatti espressa nel ricorso, a sua volta non sorretta dall’allegazione di un
travisamento delle prove su tali risultanze.
Non può porsi in questa sede d’ufficio la questione della declaratoria della prescrizione
eventualmente maturata dopo la sentenza d’appello, in considerazione dell’inammissibilità del
ricorso: la giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte chiarito che
“l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non
consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di
rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’alt 129 c.p.p.” (Cass. pen., Sez. un., 22
novembre 2000, n. 32, De Luca, rv. 217266: nella specie la prescrizione del reato maturata
successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. un., 2 marzo 2005, n.
23428, Bracale, rv. 231164, e Sez. un., 28 febbraio 2008, n. 19601, Niccoli, rv. 239400)

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA