Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29697 del 13/05/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 29697 Anno 2016
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: FIDANZIA ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SELIMOVIC SENAD nato il 29/01/1972 a BELOPOJE

avverso la sentenza del 05/03/2015 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA
del 13/05/2016, la relazione svolta dalConsigliere ANDREA FIDANZIA
Udito il Procuratore Generale in persona del GIUSEPPE CORASANITI
che ha concluso per

Data Udienza: 13/05/2016

v

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Giuseppe Corasaniti, ha concluso per il
rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 5 marzo 2015 la Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma
della sentenza del Tribunale di Como, ha ridotto la pena inflitta in primo grado a Selimovic
Senad a 4 anni e mesi 6 di reclusione per due furti aggravati, perpetrati all’interno dei locali
della ditta Proietti Tecnologie s.r.I., di ingenti quantitativi di metallo industriale.

affidandolo ad un unico motivo.
2.1. E’ stata dedotta la violazione di legge penale in relazione all’art. 624 bis c.p..
Lamenta il ricorrente che il luogo adibito a deposito merci, come nel caso di specie, non
rientra nella nozione di privata dimora ai sensi dell’art. 624 bis c.p..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Va premesso che, ai fini della sussistenza del delitto di furto in abitazione di cui all’art. 624 bis
cod. pen., “luogo destinato a privata dimora” deve intendersi qualsiasi luogo, non pubblico, in
cui una persona si trattenga, in modo permanente oppure transitorio e contingente, per
compiere atti di vita privata o attività lavorative. (Sez. 4, n. 20022 del 16/04/2008 Rv.
239980; Sez. 5, n. 10187 del 15/02/2011, Rv. 249850)
Questa Corte ha già avuto modo di statuire che integra il delitto di furto in abitazione, previsto
dall’art. 624 bis cod.pen., la condotta di impossessamento di cose mobili altrui, commessa
all’interno dello stabilimento di un’azienda, in quanto tale luogo rappresenta uno degli snodi
fondamentali in cui si svolge la “vita privata” dell’imprenditore, atteso che i beni prodotti
devono essere necessariamente depositati al suo interno al fine di organizzare l’attività
d’impresa. (Sez. 5, n. 21863 del 25/02/2014, Rv. 260725; Sez. 5, n. 33993 del 05/07/2010,
Rv. 248421).
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che
si stima equo stabilire nella misura di 1.000,00 Euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

2. Con atto sottoscritto dal proprio difensore ha proposto ricorso per cassazione l’imputato

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