Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29697 del 04/07/2014
Penale Sent. Sez. 6 Num. 29697 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CITTERIO CARLO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PORTA SALVATORE N. IL 27/10/1967
PORTA FILOMENA N. IL 21/03/1966
LAVACCA SABINO N. IL 14/03/1973
avverso la sentenza n. 1954/2009 CORTE APPELLO di BARI, del
11/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/07/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CARLO CITTERIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. riAILA,..,
che ha concluso per
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e civile, l’Avv
Data Udienza: 04/07/2014
37188/13
Considerato che Salvatore Porta, Filomena Porta e Sabino Lavacca impugnano la sentenza in
epigrafe con la quale sono stati ritenuti responsabili del reato di cui all’art.371 bis c.p. ;
che i ricorsi non appaiono affetti da cause di inammissibilità;
che le censure dedotte (nullità del giudizio d’appello per impedimento del difensore, vizio di
motivazione circa la falsità delle dichiarazioni, mancata applicazione dell’art.384 c.p. e dell’art.362
c.p.p, travisamento del fatto), ove anche risultassero fondate, condurrebbero ad un annullamento
della sentenza con prosecuzione del giudizio di merito per i necessari accertamenti di fatto;
che peraltro il reato ascritto ai ricorrenti è estinto per prescrizione e l’art.129 c.p.p. impone di
dichiarare immediatamente la sussistenza di tale causa di non punibilità, in quanto dagli atti non
appare evidente la necessità di pervenire a una decisione più favorevole.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma il 4 luglio 2014
Il Relatore
—
e, v
Il Pr dente
In fatto e in diritto