Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29697 del 04/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29697 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CORRADO CIRO N. IL 05/12/1977
avverso la sentenza n. 2509/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
26/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS ;
Data Udienza: 04/06/2015
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 4 giugno 2015
Il Presidente
Corrado Ciro propone ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 26/11/2013
che ha confermato l’affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui all’art.385
cod pen.
Nel ricorso si lamenta vizio di motivazione in merito all’applicazione della recidiva non
obbligatoria ed alla sua valutazione di mera equivalenza con le attenuanti concesse.
I rilievi formulati in ricorso risultano inammissibili in quanto proposti per motivi non consentiti
poichè la sentenza specificamente individua gli elementi di fatto che impongono di valutare la
recidiva al fine di determinazione pena, prendendo atto successivamente della preclusione al
giudizio di prevalenza sollecitato, con deduzione semplicemente ignorata nel ricorso, il cui
orizzonte valutativo, con riguardo al vizio di motivazione, è esclusivamente quanto espresso dal
giudice, e non il merito delle istanze formulate.