Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29696 del 05/04/2013
Penale Sent. Sez. 7 Num. 29696 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: GENTILE MARIO
IORDINANA
SkmbMA.e
sul ricorso proposto da:
LA NOVARA CARMELO N. IL 25/09/1951
avverso la sentenza n. 144/2010 TRIBUNALE di SCIACCA, del
28/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;
Data Udienza: 05/04/2013
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
1.11 Tribunale di Sciacca, con sentenza emessa il 28/06/2012, dichiarava
Carmelo La Novara colpevole del reato di cui all’art. 256, comma 1 lett. a), d.lgs
152/2006 (come ritenuto in sentenza) e lo condannava alla pena di C 1.300,00
di ammenda.
2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di
relazione alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato; nonché alla
prescrizione del reato.
3.11 termine massimo di prescrizione (anni 5 in riferimento a fatti commessi
sino al 21/06/2006) – tenuto conto anche del periodo di sospensione del decorso
della prescrizione per la durata di mesi 11 e gg. 13; sospensione dovuta al rinvio
del processo su richiesta della difesa /o dell’imputato; il tutto come determinato
in atti…è maturato il 04/06/2012, epoca precedente alla sentenza impugnata,
emessa il 28/06/2012, con conseguente estinzione del reato.
3.1. La prescrizione è stata eccepita in sede di legittimità, con conseguente
rilevanza della stessa.
4.Va annullata, pertanto, senza rinvio la sentenza del Tribunale di Sciacca,
in data 28/06/201rper essere il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per
prescrizione.
Così deciso il 5 Aprile 2013
Il Componente estensore
Il Presidente
legge e vizio di motivazione, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in