Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29696 del 04/07/2014
Penale Sent. Sez. 6 Num. 29696 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CITTERIO CARLO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COPPOLA SALVATORE N. IL 01/01/1972
avverso la sentenza n. 4223/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
25/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/07/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CARLO CITTERIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
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Udito, per la parti civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.
Data Udienza: 04/07/2014
36507/13
Considerato che Salvatore Coppola impugna la sentenza in epigrafe con la quale è stato ritenuto
responsabile di calunnia;
che il ricorso non appare affetto da cause di inammissibilità;
che, a parte quella sulla prescrizione, la censura dedotta di vizio di motivazione nell’affermazione
della responsabilità, ove anche risultasse fondata, condurrebbe ad un annullamento della sentenza
con prosecuzione del giudizio di merito;
che il reato ascritto al ricorrente è estinto per prescrizione e l’art.129 c.p.p. impone di dichiarare
immediatamente la sussistenza di tale causa di non punibilità, in quanto dagli atti non appare
evidente la necessità di pervenire a una decisione più favorevole.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma il 4 luglio 2014
Il Relatore
In fatto e in diritto