Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29695 del 13/05/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 29695 Anno 2016
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: FIDANZIA ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CHIELLI DONATO nato il 24/04/1943 a NOCI

avverso la sentenza del 20/04/2015 della CORTE APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA
del 13/05/2016, la relazione svolta dalConsigliere ANDREA FIDANZIA
Udito il Procuratore Generale in persona del GIUSEPPE CORASANITI
che ha concluso per

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 13/05/2016

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Giuseppe Corasaniti, ha concluso per
l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione. L’avv. Mario Tropini per il ricorrente
ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 5 maggio 2015 la Corte d’Appello di Genova ha confermato
la sentenza di primo grado con cui Chielli Donato è stato condannato alle pena di giustizia per
il delitto di lesioni ai danni di Uccheddu Fernando, riformandola parzialmente solo con

2. Con atto sottoscritto dal suo difensore ha proposto ricorso per cassazione l’imputato
affidandolo al seguente articolato motivo.
2.1. E’ stata dedotta, in primo luogo, la nullità della notifica del decreto di citazione nel
giudizio d’appello, essendo tale notifica stata effettuata presso il domicilio eletto dal ricorrente
nell’ambito della sola procedura incidentale di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Rileva, inoltre, che i fatti contestati si riferiscono a episodi intervenuti nell’agosto 2007,
con la conseguenza che il reato è prescritto.
Infine, lamenta che ta Corte territoriale non ha fatto buon governo delle risultanze
istruttorie , essendo stati acquisiti al processo specifici elementi incompatibili con quanto
riferito dalla persona offesa, con la conseguenza che avrebbe dovuto essere applicato il
principio del favor rei.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato e va pertanto rigettato.
Con riferimento all’eccezione di nullità sollevata dall’imputato, va osservato che questa Corte
ha già avuto modo di osservare che la nomina del difensore di fiducia con contestuale elezione
di domicilio presso il suo studio, effettuata nell’ambito della procedura incidentale di
ammissione al patrocinio a spese dello Stato, vale come elezione di domicilio nel procedimento
principale, a cui sia espressamente riferita. (Sez. 1, n. 45785 del 02/12/2008 – dep.
11/12/2008, Ambrosino, Rv. 242576; Sez. 3, n. 14416 del 19/02/2013 – dep. 27/03/2013, El
Hairi, Rv. 255029). Né rileva la volontà espressa dall’imputato di limitare la domiciliazione al
procedimento di gratuito patrocinio, essendo principio largamente condiviso che l’art. 161
c.p.p. non consente parcellizzazioni degli effetti delle dichiarazioni di domicilio svolte sia pur
per una procedura incidentale ma comunque nell’ambito di uno stesso procedimento.
Quanto al merito, il ricorso non merita accoglimento, non avendo il ricorrente neppure indicato
quali sarebbero gli “elementi specifici incompatibili con la versione della persona offesa”, la
quale è stata ritenuta, invece, dalla Corte territoriale, con argomentazioni congrue e coerenti,
pienamente attendibile. E’ stata, in particolare, evidenziata la compatibilità di tale ricostruzione
con la natura delle lesioni alle stessa arrecate ed è stata motivata l’i,nattendibilità delle
deposizioni dei testi della difesa, in considerazione della loro contraddittorietà.

2

riferimento alla sospensione condizionale della pena.

I

In particolare, il giudice di secondo grado ha messo in luce l’inverosimiglianza dell’assunto
difensivo secondo cui le lesioni della persona offesa sarebbero state determinate da una
caduta accidentale di quest’ultima dovuta al suo stato di ubriachezza, essendo stato
puntualmente illustrato che tale stato non sarebbe certo sfuggito né ai Carabinieri né al
personale del Pronto Soccorso che hanno avuto diretto contatto con l’Uccheddu
nell’immediatezza dei fatti.
Va, infine, osservato che non essendo il motivo di ricorso – soprattutto in relazione alla
eccezione di natura processuale – manifestamente inammissibile, deve comunque annullarsi

febbraio 2015.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per intervenuta prescrizione.
sì deciso in Roma, il 13 maggio 2016
Il consi ere estensore

Il Presidente

senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione, che è maturata in data 27

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