Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29695 del 04/07/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 29695 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CITTERIO CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LASAGNI GIANNI N. IL 21/02/1944
avverso la sentenza n. 1048/2201 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 30/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/07/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CARLO CITTERIO
*tAft,1/2te.N.
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
n
che ha concluso per A 9 I

tt.k

Data Udienza: 04/07/2014

36162/13

Considerato che Gianni Lasagni impugna la sentenza in epigrafe con la quale è stato ritenuto
responsabile di evasione;
che il ricorso non appare affetto da cause di inammissibilità;
che le censure dedotte (mancato rinvio del giudizio d’appello ai sensi della legge n.74 del 2002,
nullità delle ordinanze ammissive dell’integrazione probatoria), ove anche risultassero fondate,
condurrebbero ad un annullamento della sentenza con prosecuzione del giudizio di merito;
che peraltro il reato ascritto al ricorrente è estinto per prescrizione e l’art.129 c.p.p. impone di
dichiarare immediatamente la sussistenza di tale causa di non punibilità, in quanto dagli atti non
appare evidente la necessità di pervenire a una decisione più favorevole.

P.Q.M.
La Corte di Cassazione
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma il 4 luglio 2014
Il Relatore

In fatto e in diritto

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