Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29695 del 04/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29695 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

– Consigliere CARLO CITTERIO
– Rel. Consigliere ANNA PETRUZZELLIS
– Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Dott. ANGELO CAPOZZI – Consigliere Dott.
Dott.

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RAIOLA FRANCO N. IL 17/08/1982
GRANDULLI GENNARO N. IL 10/01/1993
avverso la sentenza n. 1042/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
13/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

REGISTRO GENERALE
N. 46213/2014

Data Udienza: 04/06/2015

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibili it ricorsi e condanna i ricorrentj al pagamento delle spese
processuali e della somma di e 1.000 (mille) ciascuno in favore delle Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, all’udienza del 4 giugno 2015

tre
POSI ATA
IN
CANCELLERIA

La difesa di Raiola Franco e Grandulli Genaro propongono ricorso avverso la sentenza della Corte
d’appello di Napoli del 13/05/2014 che ha confermato la loro affermazione di responsabilità in
ordine ai reati di cui agli artt.624, 625, 337, 582,585 cod pen. nonché il solo Raiola anche per il
reato di giuda senza patente.
Nei ricorsi si lamenta vizio di motivazione in merito alla mancata applicazione delle attenuanti
generiche.
I rilievi formulati nei ricorsi risultano inammissibili in quanto proposti per motivi non consentiti,
quanto a Raiola, poiché, a fronte di una argomentazione sulla congruità della pena inflitta, e
sull’irrilevanza degli elementi favorevoli indicati dalla difesa a sostegno della propria richiesta, si
limita a richiamare quanto già espresso ignorando la confutazione specifica dei dati favorevoli
evidenziati e la complessiva argomentazione della Corte sul punto.
I motivi proposti nell’interesse di Grandulli sono manifestamente infondati all’atto in cui lamentano
la mancata concessione di attenuanti già applicate in primo grado.

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