Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29694 del 04/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29694 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AMATO ALFONSO N. IL 27/01/1983
avverso la sentenza n. 367/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
08/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 04/06/2015
46198/14 RG
1
ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI che in
data 8-13.11.2013 confermava la sua condanna per reato ex art.
enunciando motivo di vizi di motivazione: LA Corte non avrebbe
approfondito adeguatamente il suo caso.
2.
Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il
motivo prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si
confrontano specificamente con le argomentazioni svolte nella
sentenza impugnata che ha rivalutato autonomamente la fattispecie
concreta posta al suo giudizio
(confronto doveroso per
l’ammissibilità dell’impugnazione, ex art. 581 c.p.p., perché la
sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il
provvedimento oggetto di ricorso:
Sez. 6, sent. 20377 dell’11.3-
14.5.2009 e Sez.6, sent. 22445 dell’8 – 28.5.2009)
e non indicano
quali specifiche e determinanti censure d’appello non avrebbero
trovato risposta nella rivalutazione della Corte distrettuale.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa
delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4.6.2015
385 c.p., ricorre per cessazione l’imputato ALFONSO AMATO,