Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29693 del 04/07/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 29693 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CITTERIO CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
OMODEO ZORINI PAOLO ATTILIO N. IL 07/06/1967
avverso la sentenza n. 2482/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
22/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/07/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CARLO CITTERIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cel—4t
che ha concluso per

fa-L

Udito, per,li parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 04/07/2014

32664/13

Considerato che Paolo Attilio Omodeo Zorini impugna la sentenza in epigrafe con la quale è stato
ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale;
che il ricorso non appare affetto da cause di inammissibilità;
che le censure dedotte (nullità del giudizio d’appello celebrato nonostante l’impedimento
dell’imputato, erronea valutazione della condotta, vizio di motivazione nella determinazione della
pena), ove anche risultassero fondate, condurrebbero ad un annullamento della sentenza con
prosecuzione del giudizio di merito;
che peraltro il reato ascritto al ricorrente è estinto per prescrizione e l’ art.129 c.p.p. impone di
dichiarare immediatamente la sussistenza di tale causa di non punibilità, in quanto dagli atti non
appare evidente la necessità di pervenire a una decisione più favorevole.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma il 4 luglio 2014
Il Relatore

In fatto e in diritto

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