Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29693 del 04/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29693 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GRANATO PASQUALE N. IL 12/03/1970
avverso la sentenza n. 9005/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
03/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;
Data Udienza: 04/06/2015
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 4 giugno 2015
DEpc
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itl i.A
La difesa di Granato Pasquale propone ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli
del 03/12/2013 che ha confermato l’affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine al reato
di cui all’art.385 cod pen.
Nel ricorso si lamenta vizio di motivazione in merito alla mancata applicazione delle attenuanti
generiche.
I rilievi formulati in ricorso risultano inammissibili in quanto proposti per motivi non consentiti,
all’atto in cui, a fronte di una argomentazione sulla congruità della pena inflitta, e sull’irrilevanza a
tal fine della ammissione di responsabilità, si limita a richiamare la richiesta formulata, chiedendone
l’accoglimento.