Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29691 del 13/05/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 29691 Anno 2016
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: FIDANZIA ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PIGNATELLI ALIOSCIA nato il 09/07/1970 a PESCARA

avverso la sentenza del 04/12/2014 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA
del 13/05/2016, la relazione svolta dalConsigliere ANDREA FIDANZIA
Udito il Procuratore Generale in persona del GIUSEPPE CORASANITI
che, a concluso per

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 13/05/2016

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Giuseppe Corasaniti ha concluso per il
rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 4 dicembre 2014 la Corte d’Appello di l’Aquila ha confermato
la sentenza di primo grado con cui Pignatelli Aloscia è stato condannato alla pena di giustizia
per il reato di cui all’art. 624 bis c.p., aggravato ex art. 61 n. 5 c.p., commesso ai danni di
Verdecchia Antonio.

affidandolo ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione di legge penale in relazione all’art.
624 bis c.p..
Assume il ricorrente che il cortile condominiale, al cui interno è stato perpetrato il furto
per cui è processo, non rientra nella nozione di luogo destinato a privata dimora o nelle
pertinenze di essa, con la conseguenza che avrebbe dovuto essere contestata la fattispecie del
furto semplice ex art. 624 c.p..
2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione di legge penale.
Ad avviso del ricorrente, data la natura bagatellare del reato commesso dal Pignatelli ha sottratto dall’auto della persona offesa solo pochi spiccioli – avrebbe dovuto essere
applicata la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.
2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta la contraddittorietà ed illogicità della
motivazione, essendo contraddittorio che sia stata applicata l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4
c.p. e non concesse le attenuanti generiche.
Infine, erroneamente il giudice di merito non ha identificato tra gli elementi di cui all’art.
133 c.p. quello che avrebbe consentito la determinazione della pena nel minimo edittale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è inammissibile.
Il ricorrente ha eccepito per la prima volta la violazione dell’ad 624 bis c.p. con il ricorso
per cassazione senza aver fatto valere tale doglianza con i motivi d’appello.
E’ evidente che tale censura sia inammissibile a norma dell’art. 606 comma 3 0 c.p.p..
2. Il secondo motivo è inammissibile.
Va osservato che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di
cui all’art. 131 bis c.p. 2° non è applicabile nel caso di specie, essendo questa prevista per i
soli reati per i quali sia prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni.
L’art. 624 bis prevede, infatti, la pena da 1 a 6 anni (e la multa da C 309 ad C 1032) quando il
delitto non è aggravato ed è prevista addirittura una pena da tre a dieci anni nel caso in cui
concorra, come nel caso di specie, anche una sola aggravante.
3. Il terzo motivo è inammissibile.
Va osservato che la determinazione del trattamento sanzionatorio, la concessione o men
2

2. Con atto sottoscritto dal proprio difensore ha proposto ricorso per cassazione l’imputato

delle attenuanti generiche, o il bilanciamento delle circostanze rientrano nell’ambito di un
giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei
soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della
pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 6 n. 41365 del 28 ottobre
2010, Straface, rv 248737).
Nel caso di specie, la valutazione del giudice di secondo grado è immune da censure
avendo lo stesso motivato la mancata concessione delle attenuanti generiche in ragione dei

dell’imputato.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che
si stima equo stabilire nella misura di 1.000,00 Euro.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2016
Il consigliere es

re

Il Presidente

numerosissimi precedenti penali per reati di diversa natura, per lo più specifici, a carico

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