Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29690 del 13/05/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 29690 Anno 2016
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: FIDANZIA ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TRUCCHI ALDO nato il 22/01/1939 a NAPOLI

avverso la sentenza del 10/11/2014 del TRIBUNALE di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA
del 13/05/2016, la relazione svolta dalConsigliere ANDREA FIDANZIA
Udito il Procuratore Generale in persona del GIUSEPPE CORASANITI
che ha concluso per

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 13/05/2016

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Giuseppe Corasaniti, ha concluso per il
rigetto del ricorso. L’avv. Alberto De Vita per la parte civile ha chiesto il rigetto del ricorso. Gli
avv. Carlo De Pascale e Sergio Rastrelli per il ricorrente hanno chiesto l’accoglimento del
ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 10 novembre 2014 il Tribunale di Napoli, in funzione di
giudice d’appello, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato Trucchi Aldo, ai soli
effetti civili, a risarcire i danni cagionati alla parte civile Grassi Alessandra, da liquidarsi in

2. Con atto sottoscritto dal suo difensore ha proposto ricorso per cassazione Trucchi Aldo
affidandolo ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo è stata dedotto che la rivalutazione del materiale probatorio
effettuata dal giudice di secondo grado non risponde ai principi indicati dalla Corte EDU nella
sentenza del 5.7.2011 (Dan c/cMoldavia) in caso di ribaltamento di una sentenza assolutoria,
dal momento che la Corte territoriale avrebbe dovuto escutere nuovamente i testi e non
limitarsi ad una diversa valutazione della loro attendibilità.
2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta l’erronea valutazione delle prove acquisite
nel corso del giudizio di primo grado.
La Corte territoriale ha immotivatamente ritenuto attendibile la parte civile nonostante
l’evidente contrasto della sua deposizione con quella dell’altro teste dell’accusa, Carbonara
Alessandra, erroneamente ritenuto nella sentenza impugnata teste della difesa nonché tuttora
dipendente del ricorrente.
Il giudice di secondo grado ha disatteso l’obbligo di vaglio della dichiarazione della
persona offesa, in quanto portatrice di uno specifico interesse al risarcimento del danno, ed ha
erroneamente affermato che le dichiarazioni di costei sarebbero state travisate dal giudice di
primo grado.
Il ricorrente ha lamentato, inoltre, il mancato riconoscimento dell’esimente di cui all’art.
599 c.p.. nonché l’erronea concessione della provvisionale ex art. 539 c.p.p., non essendo
stata provata dalla parte civile l’entità del danno subito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo non è fondato e va pertanto rigettato.
Va premesso che questa Corte ha già avuto modo di osservare che il giudice di appello
che riformi, ai soli fini civili, la sentenza, emessa all’esito di un giudizio abbreviato, sulla base
di un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova posta a base della decisione del
primo giudice, non è obbligato a rinnovare l’istruzione dibattimentale, considerato, da un lato,
che i principi affermati dalla sentenza della Corte EDU del 5 luglio 2011, nel caso Dan c.
Moldavia, concernono l’accusa penale e non le statuizioni civili e, dall’altro, che ove il processo
in cui si innesti l’azione civile sia definito nelle forme del rito abbreviato, la prova non si forma
2

separata sede per i reati di lesioni e ingiurie.

nel contraddittorio delle parti e non opera il principio dell’oralità e dell’immediatezza. (Sez. 5,
n. 14208 del 29/01/2015 – dep. 08/04/2015, DV, Rv. 264077).
Tale principio può essere ribadito anche nell’eventualità, come nel caso di specie, che il
processo sia stato celebrato con rito ordinario e non abbreviato.
In proposito, i principi affermati dalle sentenze della Corte Europea dei diritti dell’uomo
del 05/07/2011, nel caso Dan c. Moldavia, e del 04/06/2013, nel caso Hanu c. Romania,
ancorché fondati sull’art. 6, par. 1 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali e, segnatamente, sulla garanzia dell’equità del processo

diritti e le obbligazioni di natura civile – devono ritenersi circoscritti alla posizione dell’imputato
rispetto all’accusa in materia penale.
Va rilevato, in particolare, che la citata sentenza resa nel caso Hanu c. Romania muove
dalla premessa che il modo in cui si applica l’art. 6 ai procedimenti dinanzi ai tribunali
competenti per l’appello dipende dalle particolari caratteristiche dei procedimenti interessati
(par. 31 della motivazione), con la conseguenza che l’esigenza di oralità ed immediatezza deve
ritenersi senz’altro attenuata in procedimenti concernenti le statuizioni civili, seppur in ambito
penale. Inoltre, la stessa Corte Europea dei diritti dell’uomo ha riconosciuto (sentenza del
04/03/2014, nel caso Grande Stevens c. Italia, par. 120 della motivazione) che le esigenze del
processo equo sono più rigorose in materia penale.
2. Il secondo motivo è inammissibile.
Non vi è dubbio che il giudice di secondo grado, nel dedurre l’erronea valutazione delle
prove acquisite nel corso del giudizio di primo grado e nel contestare l’attendibilità della
deposizione della persona offesa, muova censure di merito come tali inammissibili in sede di
legittimità.
In proposito, va osservato che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova,
costituendo un giudizio di fatto, è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta
che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza
accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od
attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o
illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema (Sez. 2, n. 20806 del
05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).
Nel caso di specie, il giudice d’appello, nell’evidenziare la credibilità della ricostruzione
della persona offesa, ha congruamente motivato l’inattendibilità sia della versione dell’imputato
che della deposizione della teste Carbonara (valorizzate invece dal giudice di primo grado),
essendo queste configgenti tra di loro su un aspetto fondamentale della vicenda – la
descrizione della presunta aggressione della parte civile all’imputato – oltre ad essere tardive,
non avendo né il Trucchi né la Carbonara nell’immediatezza del fatto, all’atto dell’intervento
delle Forze dell’Ordine, fatto alcun cenno in ordine a tale aggressione, circostanza invece
emersa solo in dibattimento.
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– garanzia che, in linea generale, si estende, ai sensi dell’art. 6 cit., anche alle controversie sui


Il giudice di secondo grado, con considerazioni immuni da vizi logici, ha peraltro
evidenziato che tale comportamento dell’imputato e della teste Carbonara si scontra con
massime di comune esperienza, ma non, invece, quello della persona offesa che, consapevole
del grave torto subito, non ha esitato a chiedere l’intervento della Polizia, condotta da cui si
sarebbe astenuta ove le circostanze riferite non fossero state vere, con il rischio di essere
platealmente smentita.
Infine, la sentenza impugnata ha coerentemente ritenuto la compatibilità della versione della
persona offesa in ordine all’aggressione subita dall’imputato con le lesioni refertate alla parte

Infine, il Tribunale di Napoli ha congruamente motivato sia le ragioni dell’esclusione della
esimente di cui all’art. 599 c.p., evidenziando che le critiche della persona offesa alla qualità
della merce dell’imputato non integravano il fatto ingiusto, sia della quantificazione della
provvisionale, peraltro determinata nella somma modesta di C 1.500,00.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché alla rifusione delle spese di parte civile del grado che liquida in C 1.800,00 oltre
accessori.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla
rifusione delle spese di parte civile del grado che liquida in C 1.800,00 oltre accessori.
Così deciso • Roma, il 13 maggio 2016
nsiglier

tensore

Il Presidente

civile al Pronto Soccorso.

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