Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29690 del 04/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 29690 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RISELLI GREGORIO N. IL 29/01/1982
avverso la sentenza n. 7315/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
26/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 04/06/2015

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di e 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, all’udienza del 4 giugno 2015

15~rATA I

Riselli Gregorio propone ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 26/11/2013
che ha confermato l’affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui all’art.
385 cod pen.
Nel ricorso si lamenta violazione di norma processuale per non essere stato concesso il termine a
difesa in favore del professionista nominato il giorno prima dell’udienza, ritenendosi pertanto
integrata una nullità di ordine processuale.
I rilievi formulati in ricorso risultano inammissibili in quanto l’ordinanza reiettiva del termine a
difesa risulta congruamente motivata con riferimento alla scelta dell’interessato di procedere alla
nomina del difensore il giorno prima dell’udienza, malgrado il termine a comparire concessogli,
oltre che per effetto della specifica valutazione delle difficoltà del procedimento, di minima entità.
Si deve inoltre rilevare che non risulta eccepita la nullità della decisone all’atto della sua emissione,
come richiesto da precedenti di questa Corte (Sez. 1, n. 11030 del 25/02/2010 – dep. 23/03/2010,
Del Gaudio, Rv. 246777), sicché anche l’ipotetica eccezione di nullità non può essere proposta in
questa sede in quanto tardiva, dovendo qualificarsi quale nullità a regime intermedio.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA