Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29689 del 13/05/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 29689 Anno 2016
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: FIDANZIA ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI SALERNO
nei confronti di:
CHIAIANO MARIA nato il 17/04/1975 a BATTIPAGLIA
CHIAIANO MICHELE nato il 19/09/1950 a OLEVANO SUL TUSCIANO
MANZI SERAFINA nato il 30/04/1950 a SAN GREGORIO MAGNO

avverso la sentenza del 13/03/2014 del GIUDICE DI PACE di EBOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA
del 13/05/2016, la relazione svolta dalConsigliere ANDREA FIDANZIA
Udito il Procuratore Generale in persona del GIUSEPPE CORASANITI
che ha concluso per

Data Udienza: 13/05/2016

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Giuseppe Corasaniti, ha concluso per la
declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 13 marzo 2014 il Giudice di Pace di Eboli ha dichiarato il non
doversi procedere nei confronti di Chiaiano Maria, Chiaiano Michele e Manzi Stefania per essere
il reato estinto per intervenuta remissione di querela per il reato di cui all’art. 612 c.p..
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di

2.1. Con il primo motivo è stata dedotta la nullità della sentenza per violazione di norme
processuali stabilite a pena di nullità.
E’ stata dedotta l’inosservanza o erronea applicazione dell’art. 152 comma 2° c.p..
Rileva il ricorrente che il reato per cui è processo è stato dichiarato estinto per intervenuta
remissione di querela sull’assunto che la persona offesa non era comparsa nel processo per
ben quattro anni con la conseguenza che questa assenza, unita alla remissione di querela
operata dal genitore, costituiva un fatto incompatibile con la volontà punitiva espressa in
querela.
Tale decisione si pone in modo stridente in contrasto con il disposto dell’art. 152 comma
2° c.p. come interpretato da questa Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va preliminarmente osservato che la valutazione del Giudice di Pace di Eboli appare
arbitraria, avendo lo stesso desunto la volontà della persona offesa Passero Carlo di
ritirare l’istanza di punizione dalla sua persistente assenza in udienza e dalla rimessione
della querela effettuata in modo espresso dal genitore Passero Silvio, così compiendo
un palese salto logico pienamente censurabile in questa sede.
Va, tuttavia, osservato che essendosi i reati ascritti all’imputato prescritti (rispettivamente
in data 1.11.2013 il delitto di minaccia ed in data 30.6.2014 quello per le lesioni), deve
annullarsi la sentenza impugnata senza rinvio per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per intervenuta prescrizione.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2016
onsigliere es

re

Il Presidente

Salerno affidandolo ai seguenti motivi.

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