Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29689 del 04/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29689 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SQUILLANTE GIUSEPPE N. IL 18/10/1990
avverso la sentenza n. 17786/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
31/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;
Data Udienza: 04/06/2015
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 4 giugno 2015
Il Pres
La difesa di Squillante Giuseppe propone ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di
Napoli del 31/01/2014 che ha confermato l’affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine
ai reati di cui agli artt. 624, 625, 337 cod pen.
Nel ricorso si lamenta vizio di motivazione in merito alla mancata applicazione delle attenuanti
generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti riconosciute.
I rilievi formulati in ricorso risultano inammissibili in quanto proposti per motivi non consentiti,
all’atto in cui, a fronte di una articolata argomentazione sulla congruità della pena inflitta, anche
con riferimento al giudizio di bilanciamento, l’atto di impugnazione si limita a richiamare
circostanze di fatto che si assumono idonee a fondare tale riconoscimento, che non sono state
ignorate dal giudicante, così di fatto sollecitando una difforme valutazione di merito, estranea al
giudizio di legittimità.