Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29688 del 04/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29688 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RICCOBONO ROBERTO N. IL 30/10/1975
avverso la sentenza n. 628/2012 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 24/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 04/06/2015

46159/14 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di LECCE/TARANTO che
in data 24.3.14 confermava la sua condanna per reati ex artt. 4.2 legge 110/75,

riconosciuta la continuazione tra i vari reati), ricorre per cassazione l’imputato
ROBERTO RICCOBONO enunciando motivo di “difetto di motivazione” circa la
sussistenza del reato di resistenza.

2. Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il motivo è
diverso da quelli consentiti, prospettando – a fronte di un duplice conforme
specifico apprezzamento in fatto dei due Giudici del merito, sorretto da
motivazione (in particolare p. 6 e 7 sent. app.) non apparente ed immune dai
vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà che, soli, rilevano ai sensi dell’art.
606.1 lett. E c.p.p. – deduzioni difensive che si risolvono nella mera
sollecitazione ad una diversa valutazione del materiale probatorio, del tutto
preclusa in questa sede di legittimità.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 04.06.2015

186.2 lett. C sexties e 187 CDS e 337 c.p. (tuttavia rimodulando la pena

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