Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29687 del 02/05/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 29687 Anno 2016
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO

sul ricorso proposto da:
GENTILI EMANUELE nato il 27/10/1983 a ROMA

avverso la sentenza del 14/11/2013 del TRIBUNALE di FORLI’
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA
del 02/05/2016, la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO
STANISLAO SCARLINI
Udito il Procuratore GAnerale in persona del PAOLA .FILIPPI
che ha concluso per.2 1

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 02/05/2016

RITENUTO IN FATTO
1 – Con sentenza del 14 novembre 2013 il Tribunale di Forlì confermava la
sentenza del Giudice di pace di Cesena, del 18 maggio 2012, che aveva ritenuto
Emanuele Gentili colpevole del delitto di lesioni volontarie consumato a danno di
Christian Battistini, in Cesenatico il 2 settembre 2007, condannandolo alla pena
di euro 2.000,00 di multa ed al pagamento di una provvisionale pari ad euro
3.000,00 (ed ordinando la trasmissione delle deposizioni dei testi Taylan Muslu e
Gaspare Cataldo Cannillo al pubblico ministero per valutare se procedere per il

Il compendio probatorio era costituito dalle dichiarazioni dei testi oculari
Lara Battistini, Francesca Lucchitta e Thomas Sasiadek (rispettivamente sorella,
fidanzata ed amico della persona offesa), concordi nell’indicare nell’imputato la
persona che aveva sferrato il pugno al Battistini.
Le più confuse dichiarazioni del Battistini stesso erano derivate dal trauma
patito e dalla repentinità dell’azione: egli aveva ricevuto un pugno mentre stava
parlando con una diversa persona (il teste Muslu) a cui aveva contestato
l’inopportuno interessamento alla sorella ed alla fidanzata.
La diversa ricostruzione fornita dai testi Muslu e Cannillo (secondo i quali era
stato lo stesso Muslu a colpire il Battistini; la deposizione del Muslu non era stata
interrotta dal giudice ma l’appello dell’imputato si basava anche sulle circostanze
da questi riferite) era inattendibile perché contrastante con quella riferita dagli
altri testimoni, fin dall’immediatezza.
Confermavano la ricostruzione dei testi d’accusa la sede delle lesioni al volto
del Battistini (al punto d’incontro fra labbro superiore ed inferiore, la
“commissura labiale” sinistra, che deponeva per un colpo sferrato da posizione
laterale piuttosto che frontale) ed ancoro più l’assoluto disinteresse dei testi ad
accusare Gentili piuttosto che Muslu.
2 – Avverso la predetta sentenza propone ricorso l’imputato, a mezzo dei
suoi difensori.
2 – 1 – Con il primo motivo deduce il difetto di motivazione in ordine al
contrasto fra la ricostruzione offerta dai testimoni dell’accusa e quanto riferito
dalla medesima persona offesa.
Posto che Battistini aveva raccontato di un rapido diverbio (così come
narrato dai testi della difesa Muslu e Cannillo), mentre i testimoni dell’accusa
aveva affermato che lo scambio di battute si era prolungato per almeno un paio
di minuti.
Battistini aveva ricordato l’atteggiamento aggressivo del Muslu e che,
temendone le reazioni, l’aveva allontanato. I testimoni dell’accusa, invece,
avevano negato che Battistini avesse spinto il Muslu ed avevano anche negato

delitto di falsa testimonianza).

che la discussione fosse stata connotata da particolare nervosismo, almeno da
parte del Muslu.
Era poi conseguenza logica ineludibile che Battistini fosse stato colpito
proprio da colui che lo stava provocando, il Muslu.
2 – 2 – Con il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione in ordine
all’esame complessivo delle emergenze istruttorie: della attendibilità delle
deposizioni d’accusa, della inattendibilità delle deposizioni dei testi della difesa,
della non credibilità della confessione del Muslu.

del Cannillo e del Muslu.
Si riportavano le dichiarazioni dei due e se ne sottolineava la coincidenza,
logicità e conseguente attendibilità. Si riportavano anche le dichiarazioni della
teste Cristina Cordelli, fidanzata dell’imputato, che aveva riferito come Muslu
avesse ammesso di avere colpito con un pugno il Battistini.
2 – 3 – Con il terzo motivo deduce difetto di motivazione in relazione alla
possibilità che l’aggressione consumata ai danni del Battistini si fosse realizzata
come avevano riferito i testi dell’accusa.
Non si era, infatti, valutato che Battistini aveva ricevuto il pugno proprio
quando aveva allontanato da sé il Muslu e come non potesse intervenire alcun
altro fra i due visto che costui era circondato dai suoi amici.
Né, alla luce delle deposizioni degli stessi, si riusciva a comprendere da
quale parte fosse mai provenuto l’imputato e come avesse potuto colpire la
persona offesa.
2 – 4 – Con il quarto motivo lamentano il difetto di motivazione in
riferimento alla sede corporea in cui Battistini era stato attinto ed alla
conseguente impossibilità che l’avesse colpito l’imputato.
L’argomento del Tribunale, secondo il quale la sede in cui Battistini era stato
attinto dimostrava che egli non fosse stato colpito da chi gli stava di fronte, era
in realtà una mera congettura, essendo ben possibile colpire qualcuno al labbro
sinistro pur ponendosi in faccia all’aggredito.
2 – 5 – Con il quinto motivo deducono il difetto di motivazione in ordine al
movente dell’aggressione.
L’imputato non aveva infatti alcun movente per agire in quel modo mentre
lo aveva certamente il Muslu che era stato appena spintonato dal Battistini e con
questi aveva avuto un’accesa discussione.
2 – 6 – Con il sesto motivo deducono il difetto di motivazione in ordine
all’abbigliamento usato dall’aggressore al momento del fatto.
Era del tutto congetturale l’argomento usato dal Tribunale della disponibilità
da parte dell’imputato anche di una felpa rossa, indicata come indossata
2

Si era svalutato, senza sufficiente motivazione, il portato delle deposizioni

dall’aggressore, per rispondere al dato che egli, nell’occasione, ne portava una
nera.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto nell’interesse del’imputato è inammissibile.
1 – Tutti í motivi sono versati in fatto ma esula dai poteri della Corte di
cassazione la riconsiderazione degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito,
senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una

(Sez. U, 30/04/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944).
I motivi proposti dal Gentili tendono, invece, ad ottenere una inammissibile
ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal
giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha
esplicitato le ragioni del suo convincimento.
2 – E’ infatti logicamente ineccepibile la valutazione dei giudici del merito
che hanno ancorato l’attendibilità dei tre testimoni dell’accusa, Lara Battistini,
Francesca Lucchitta e Thoomas Sasiadek (sorella, fidanzata ed amico del
Battistini), oltre che alla totale convergenza del loro narrato, anche alla assoluta
assenza di interesse ad accusare l’imputato piuttosto che il suo amico Muslu, a
fronte dell’interesse del Gentili a scagionarsi e dell’interesse del Muslu e del
Cannillo a giovare al loro amico, senza rischiare di farne pagare le conseguenze
al Muslu stesso non procedendosi a suo carico (e considerando che il decorso del
tempo non avrebbe consentito di procedere utilmente nei suoi confronti).
Comprensibile poi era la perplessità mostrata dallo stesso Battistini che,
mentre si confrontava con il Muslu si era trovato, all’improvviso, ad esser colpito,
senza ben capire da chi e come egli fosse stato colto di sorpresa.
Significativa era, infine, l’ammissione dei testi della difesa, il Muslu stesso
ed il Cannilli che, durante la discussione fra Battistini e Muslu, ai due si era
avvicinato proprio il Gentili, così confermando, sul piano logico, la volontà di
costui di intervenire, ovviamente in ausilio del suo amico.
Di ben poco momento appaiono le obiezioni su dati del tutto secondari della
vicenda, come gli eventuali toccamenti (più o meno violenti) Battistini e Muslu
prima dell’azione improvvisa del Gentili e sull’abbigliamento indossato
dall’aggressore che era stato, comunque, concordemente individuato nella
persona del ricorrente.
3 – Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, versando lo stesso in colpa, della somma,
ritenuta equa nella misura indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle
ammende.
3

diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, il 2 maggio 2016.

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