Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29685 del 04/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29685 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BENZITOUNE HICHAM N. IL 15/08/1978
avverso la sentenza n. 3942/2014 GIP TRIBUNALE di
ALESSANDRIA, del 08/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 04/06/2015

46059/14 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza di applicazione della pena, deliberata ex art. 444 c.p.p.
dal Tribunale di ALESSANDRIA in data 8.7.14 per reati di violazione legge
stupefacenti, resistenza, lesioni, ricorre l’imputato BENZITOUNE HICHAM,

applicazione dell’art. 129 c.p.p.

2. Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il motivo è al tempo
stesso generico e diverso da quelli consentiti. Infatti, in sede di applicazione della
pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto
esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce
l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una
succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d’imputazione), con
l’affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica, con il richiamo
all’art. 129 c.p.p. (sufficiente a dar conto dell’avvenuta pertinente delibazione,
da ultimo SU sent. 18374/2013) per escludere la ricorrenza di alcuna delle
ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e
nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (Sez. 4, sent. 34494 del 13.7-17.10.2006).
Del resto, le censure svolte sono assertive, non indicando quali elementi
determinanti ad imporre il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. sarebbero stati
pretermessi.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1500 alla Cassa delle ammende, equa al caso.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1500 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4.6.15

enunciando motivo di mancanza della motivazione in relazione alla non

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