Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29685 del 02/05/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 29685 Anno 2016
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO

11)1–5)(224,
sul ricorso proposto da:
VENTIMIGLIA SALVATORE nato il 24/11/1976 a CORLEONE

avverso la sentenza del 18/06/2014 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA
del 02/05/2016, la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO
STANISLAO SCARLINI

./p

Udito il Procuratore Grate in persona del PAOLA FILIPPI
che ha concluso

Udit i difensor Avv.;

I

Data Udienza: 02/05/2016

RITENUTO IN FATTO

1 – Con sentenza del 18 giugno 2014 il Tribunale di Termini Imerese
confermava la sentenza del 2 maggio 2012 del Giudice di pace di Corleone che
aveva ritenuto Salvatore Ventimiglia colpevole del delitto di minaccia, consumato
in Campofiorito il 28 dicembre 2007 a danno di Giuseppa Maria Pecoraro
dicendogli “con te non finisce qua”, condannandolo alla pena di euro 344,30 di
multa.

offesa, che aveva ricostruito il fatto in modo dettagliato e coerente, indicando
che, al fatto, erano stati presenti anche il sindaco ed il vicesindaco del Comune.
Il sindaco Sagona aveva confermato la ricostruzione fatta dalla Pecoraro
mentre il vicesindaco Bono aveva ricordato di avere visto il sindaco intervenire in
aiuto delle Pecoraro e di avere appreso della minaccia da costei ricevuta solo per
esserle stata dalla medesima riferita.
Irrilevante era poi la circostanza che la testimone della difesa, Anna Teresi,
in auto con l’imputato, non avesse udito la frase minacciosa, dovendosi ricordare
che ella non era scesa dal mezzo e non aveva pertanto potuto udire le specifiche
frasi che i due si erano scambiati.
2 – Avverso la predetta sentenza propone ricorso l’imputato a mezzo del
proprio difensore.
Con l’unico, complesso, motivo, deduce la violazione di legge, ed in
particolare degli artt. 530, 125, 546 e 192 cod. proc. pen., e difetto di
motivazione.
In primo luogo il Tribunale avrebbe dovuto assolvere l’imputato per la
carenza della prova sull’elemento oggettivo del reato, non avendo egli affatto
pronunciato la frase indicata in imputazione.
I giudici del merito, infatti, avevano travisato la prova, posto che i testi
indicati a conferma delle dichiarazioni della Pecoraro l’avevano invece smentita.
Il vicesindaco Bono aveva riferito di non avere udito ciò che l’imputato e la
Pecoraro si stavano dicendo. Il sindaco Sagona aveva riferito di avere udito la
frase “non finisce qui” ma non anche l’aggiunta “con te”.
Se, quindi, i due testimoni indicati dalla stessa Pecoraro non ne avevano
confermato la ricostruzione ne discendeva che la stessa si era rivelata
inattendibile.
A ciò si aggiungeva la deposizione della Teresi che non aveva parimenti
udito la minaccia di cui l’imputato era accusato.
In secondo luogo era carente la prova dell’elemento soggettivo del delitto
contestato.
1

Il compendio probatorio era costituito dalle dichiarazioni della persona

La frase pronunciata era così generica da non avere alcuna valenza
intimidatoria. Non era stato prospettato alcun danno specifico. La stessa persona
offesa si era limitata ad asserire che era stata pronunciata in tono alterato.
In terzo luogo non si era tenuto conto che l’imputato si era poi lamentato
anche con i carabinieri intervenuti del fatto che la Pecoraro aveva consentito la
sosta ad altri veicoli, così discriminandolo.
Non si era infine adeguatamente valutato il fatto che il quadro probatorio a

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile ma è stata irrogata una pena superiore al massimo
edittale che va pertanto riportata ai limiti legali.
1 – Le censure dell’imputato sono, infatti, tutte versate in fatto e difettano
anche di specificità non essendo stati allegati gli atti da cui risulterebbe sia
l’insufficienza del quadro probatorio, sia il lamentato travisamento di alcune
prove dichiarative.
2 – Contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, le motivazioni delle
sentenze di condanna dei giudici del merito, che si integrano fra loro, analizzano,
prima, il portato delle prove dichiarative e pervengono, poi, a conclusioni del
tutto prive di aporie logiche.
Deve infatti considerarsi che la frase riferita dalla persona offesa era quella
indicata in imputazione, “con te non finisce qua”, e tale espressione trovava
logica conferma nell’atteggiamento aggressivo, tenuto dallo stesso imputato nei
confronti delle persona offesa, tanto da causare l’intervento, a difesa della
stessa, di un teste presente al fatto.
3 – La frase pronunciata dall’imputato conteneva un’evidente minaccia
implicita, la prospettazione di un male ingiusto, seppure indeterminato, che
sarebbe certamente seguito a danno proprio della persona offesa, concretando
pertanto, come congruamente ritenuto dai giudici del merito, il delitto contestato
al ricorrente.
4 – La pena per il delitto di minaccia non aggravata fino all’entrata in vigore
dell’art. 1, comma 2-ter, d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 era pari ad euro 51,00. Al più
la ritenuta recidiva e l’ulteriore aggravante ne possono comportare un aumento
fino alla misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

2

carico del ricorrente era quantomeno dubbio.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla pena che
rettifica nella misura di euro 81,00 di multa.

Così deciso in Roma, il 2 maggio 2016.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA