Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29684 del 04/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29684 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROMANO MARIA N. IL 28/12/1950
avverso la sentenza n. 229/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 07/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 04/06/2015

46047/14 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

l. Avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI LECCE/TARANTO

che in data 7.4.2014 confermava la sua condanna per reato ex art.

formalmente personale, enunciando motivo di manifesta illogicità
della motivazione.

2.

Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il

motivo prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si
confrontano specificamente con le argomentazioni svolte nella
sentenza impugnata (p.5-6) che ha rivalutato autonomamente la
fattispecie concreta posta al suo giudizio (confronto doveroso
per l’ammissibilità dell’impugnazione, ex art. 581 c.p.p., perché
la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso
il provvedimento oggetto di ricorso:
dell’11.3-14.5.2009

e

Sez. 6, sent. 20377

Sez.6, sent. 22445 dell’a – 28.5.2009),

pervenendo ad apprezzamento conforme a quello del Giudice del
primo grado.
Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa
delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14.5.2015

368 c.p., ricorre per cassazione l’imputata MARIA ROMANO con atto

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