Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29684 del 02/05/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 29684 Anno 2016
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO

sul ricorso proposto da:
FEDELI PIETRO nato il 04/04/1972 a CAGLIARI

avverso la sentenza del 06/07/2015 del TRIBUNALE di MATERA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA
del 02/05/2016, la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO
STANISLAO SCARLINI
Udito il Procuratore Generai in persona del PAOLA FILIPPI
/
che ha concluso per
“ta -etAltng ider ceaea tét4ja

Udit i difensor Avv.; it

Data Udienza: 02/05/2016

RITENUTO IN FATTO
1 – Con sentenza del 6 luglio 2015 il Tribunale di Matera, in riforma della
sentenza del 9 ottobre 2014 del locale Giudice di pace, dichiarava non doversi
procedere nei confronti dell’imputato Pietro Fedeli, per il delitto di ingiuria
aggravata consumato il 18 luglio 2008 in Matera a danno di Domenico Lence
(dandogli del “cretino” e del “ciuoto”, nel corso di un pubblico dibattito al quale
era presente anche la persona offesa) per la particolare tenuità del fatto, ai sensi
dell’art. 131 bis cod. pen., confermando le statuizioni civili.

2 – 1 – Con il primo motivo lamenta violazione di legge, ed in particolare
dell’art. 594 cod. pen., non avendo il giudice considerato che l’espressione in
questione era stata pronunciata nell’esercizio del consentito diritto di critica, e
che gli epiteti erano sprovvisti di reale valenza offensiva.
2 – 2 – Con il secondo motivo deduce difetto di motivazione in ordine
all’elemento soggettivo del delitto.
L’imputato aveva pronunciato le espressioni contestate non accorgendosi
che il microfono era acceso ed in tono sommesso. La ritenuta responsabilità
civile era contraddittoria rispetto alla motivazione posta a base del
proscioglimento ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorrente ha interesse alla discussione del ricorso perché, pur prosciolto ai
sensi dell’art. 131 bis cod. pen., egli chiede di essere assolto dall’accusa di
ingiuria ai danni di Domenico Lence, al fine di vedersi revocare la condanna al
risarcimento dei danni.
Nelle more dalla fase di legittimità è, però, intervenuto il d. Igs. n. 5 del 15
gennaio 2016 il cui art. 1 dispone l’abrogazione del delitto di ingiuria previsto
dal’art. 594 cod. pen., un dato che, determinando l’assoluzione del ricorrente
perché il fatto non è previsto come reato, assorbe ogni altra sua censura.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al fatto di cui
all’art. 594 cod. pen. per sopravvenuta “abolitio criminis”.
Così deciso in Roma, il 2 maggio 2016.

2 – Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore.

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