Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29683 del 04/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29683 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BOUHARID MOUNIR N. IL 17/01/1986
SHURDHA NDRICIM N. IL 23/02/1973
avverso la sentenza n. 4714/2014 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di PADOVA, del 22/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 04/06/2015

46023/14 RG

1

ORDINANZA

RAGIONI DELLA DECISIONE
l. Avverso la sentenza di applicazione della pena,
deliberata dal Tribunale di PADOVA in data 22.5.14, per reati di
rissa, resistenza e lesioni come loro rispettivamente contestati,

primo lamenta violazione di legge e vizi della motivazione sulla
qualificazione del reato sub A come rissa e sull’applicazione
della recidiva facoltativa; il secondo lamenta medesimi vizi su
trattamento sanzionatorio e qualificazione giuridica.
2.

I ricorsi sono originariamente inammissibili, perché

i rispettivi motivi sono manifestamente infondati e diversi da
quelli consentiti.
Infatti, in sede di applicazione della pena su richiesta
delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto
esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la
sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare
sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto
(anche deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione
della correttezza della sua qualificazione giuridica, con il
richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la ricorrenza di
alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della
congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui
all’art. 27 Cost.

(Sez. 4, sent. 34494 del 13.7-17.10.2006).

Quanto in particolare al trattamento sanzionatorio, tutte le
statuizioni non illegittime, concordate dalle parti e recepite in
sentenza, in quanto manifestazione di un generale potere
dispositivo che la legge riconosce con questo istituto alle parti
e che il giudice ratifica, non possono essere dalle stesse parti
rimesse in discussione con il ricorso per cassazione. Ne consegue
che la parte che abbia prestato il proprio consenso
all’applicazione di un determinato trattamento sanzionatorio non
può poi dolersi della successiva ratifica del patto da parte del
giudice, neppure sotto il profilo del difetto o del vizio di

ricorrono gli imputati BOUHARID MOUNIR e SHURDHA NDRICIM: il

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motivazione, in quanto ha implicitamente esonerato quest’ultimo
dell’obbligo di rendere conto dei punti non controversi della
decisione (Sez. 3, sent. 42910 del 29.9 – 11.11.2009).
Rispetto a tali principi consolidati i ricorsi svolgono
precluse censure di merito o sono del tutto generici e assertivi.
I ricorrenti vanno pertanto condannati al pagamento
delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro 1500

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti
al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di
euro 1500 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4.6.2015

alla Cassa delle ammende, equa al caso.

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