Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29683 del 02/05/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 29683 Anno 2016
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: AMATORE ROBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
BONGIOVANNI PAOLO, nato a ENNA, il 2.06.1973 ;
avverso la sentenza del Tribunale di Enna del 15.5.2012 ;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso ;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Roberto Amatore ;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Paola Filippi
che ha concluso per annullamento senza rinvio e conferma delle statuizioni civili ;

RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Enna, in parziale riforma della sentenza emessa
dal Giudice di Pace di Enna del 9.12.2009, assolveva BARRECA VINCENZO, MESSINA
GIUSEPPE e FERRARA STEFANO, dai reati di cui agli artt. 582 e 594 c.p., annullando la relativa
condanna al risarcimento del danno e confermando nel resto la condanna nei confronti di
BONGIOVANNI PAOLO per i predetti reati.
Avverso la predetta sentenza ricorre l’imputato, per mezzo del suo difensore, affidando la sua
impugnativa a due motivi di doglianza
1.1Denunzia il ricorrente, come primo motivo, violazione di legge in relazione all’art. 195 c.p.p.
ed omessa valutazione delle prove dedotte in giudizio. Più in particolare, assume il ricorrente
che le dichiarazioni rese dai Carabinieri Marino e Calì “de relato” rispetto a quanto riferito dal
teste Manganaro avevano violato il divieto di cui all’art. 195, quarto comma, c.p.p. e che
peraltro la stessa Manganaro non aveva neanche confermato quelle pur inutilizzabili
dichiarazioni riferite dai Carabinieri ; deduce, inoltre, il travisamento della prova e comunque la
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Data Udienza: 02/05/2016

omessa motivazione sulle discrasie emerse tra quanto riferito dalla teste Manganaro e quanato
riferito dalla persona offesa ; si duole, altresì, della omessa valutazione da parte del giudice
ricorso in ordine alle denunziate contraddizioni tra quanto riferito dalla persona offesa e la
documentazione versata alla udienza del 15.5.2012, documentazione da cui emergeva
l’assenza di carichi pendenti a suo carico e la ulteriore circostanza che non aveva mai elevato a
carico del La Barbera alcun verbale di contestazione ; denunzia, infine, la mancata valutazione
della relazione di servizio da lui ricorrente redatta in data 24.12.2002 nella quale aveva

riconoscimento del legittimo impedimento per la udienza del 9.12.2009
1.2 Con il secondo motivo si denunzia violazione di legge in relazione agli artt. 157, 161,
comma 2, c.p. nonché degli artt. 129 e 531 c.p.p. per l’omessa dichiarazione di estinzione dei
reati per intervenuta prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Ante omnia, occorre rilevare la intervenuta “abolitio criminis” del reato di ingiuria in forza
dell’art. 1 del d.lgs. 15 gennaio 2016, n.7, di talché va annullata la sentenza impugnata in
parte qua per la conseguente estinzione del reato sopra indicato.
2.1 La sentenza impugnata deve essere altresì annullata senza rinvio anche in relazione al
reato di cui all’art. 582 c.p., perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione.
Dalla data di commissione dei fatti ( 24.12.2002 ) è integralmente decorso il termine di
prescrizione di cui agli art. 157, 159 e 160 c.p., pur tenendosi conto della sospensione del
decorso del termine per 24 mesi e 12 giorni ( in primo grado ) e 168 giorni ( in grado di
apppello ), il cui calcolo consente di individuare il temine finale nel 18.5.2013, e ciò
successivamente alla emissione della sentenza d’appello qui impugnata.
Per completezza di esame, osserva la Corte che non si ravvisano cause di inammissibilità del
ricorso, quale conseguenza di una eventuale manifesta infondatezza dei motivi di
impugnazione, non apparendo manifestamente infondata la doglianza relativa la denunziata
violazione dell’art. 195, quarto comma, c.p.p..
Non sussistono, peraltro, neppure elementi per pervenire al proscioglimento dell’imputato con
formula più favorevole ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., comportando i vizi denunciati un
eventuale rinvio al giudice di merito, precluso dalla intervenuta prescrizione del reato.
2.2 Deve invece essere rigettato il ricorso agli effetti civili atteso che le doglianze avanzare in
relazione alla omessa valutazione delle prove dichiarative sopra indicate sono tutte versate in
fatto e si pongono in diretta dialettica probatoria con le prove già ampiamente scrutinate dai
giudici di merito e come tali sono irricevibili in questa sede di legittimità e comunque anche la
denunziata violazione del quarto comma dell’art. 195 c.p.p. può essere superata attraverso la
cd. prova di resistenza, e cioè attraverso la valutazione delle altre prove dichiarative che sono
sufficienti a sorreggere la motivazione impugnata sotto il profilo dell’accertamento della
responsabilità del ricorrente.
2

puntualmente relazionato su quanto accaduto. Lamenta infine il ricorrente il mancato

Anche la censura in ordine al mancato rilevamento dell’eccepito legittimo impedimento alla
udienza del 9.1.2009 non è fondata, atteso che la stessa non è stata proposta tra i motivi di
gravame in appello e, trattandosi di una nullità a regime intermedio, non può essere riproposta
per la prima volta in Cassazione.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al reato di ingiuria per sopravvenuta

agli effetti civili.
Così deciso in Roma, il 2.5.2016

“abolitio criminis” e quanto al reato di lesioni perché estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso

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