Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29682 del 04/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29682 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PALAIA VINCENZO N. IL 03/06/1981
avverso la sentenza n. 1942/2013 TRIBUNALE di LATINA, del
07/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 04/06/2015

46017/14 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza di applicazione della pena, deliberata ex art. 444 c.p.p.
dal Tribunale di LATINA in data 7.4.14 per reato ex art. 385 C.P., ricorre con atto
formalmente personale l’imputato VINCENZO PALAIA, enunciando motivo di vizi

2. Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il motivo è al tempo
stesso generico e diverso da quelli consentiti. Infatti, in sede di applicazione della
pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto
esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce
l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una
succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d’imputazione), con
l’affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica, con il richiamo
all’art. 129 c.p.p. (sufficiente a dar conto dell’avvenuta pertinente delibazione,
da ultimo SU sent. 18374/2013) per escludere la ricorrenza di alcuna delle
ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e
nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (Sez. 4, sent. 34494 del 13.7-17.10.2006).
Del resto, le censure svolte sono assertive, non indicando quali elementi
determinanti ad imporre il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. sarebbero stati
pretermessi.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1500 alla Cassa delle ammende, equa al caso.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1500 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4.6.15

alternativi della motivazione in relazione alla non applicazione dell’art. 129 c.p.p.

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