Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29682 del 02/05/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 29682 Anno 2016
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: AMATORE ROBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
RINALDI MONIA, nata a BOLOGNA, il 24.10.1975;
avverso la sentenza del Tribunale di Bologna del 25.09.2012 ;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso ;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Roberto Amatore ;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Paola Filippi
che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per il reato di cui all’art. 594 c.p. e per la
conferma delle statuizioni civili ;

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Bologna ha confermato integralmente la sentenza di
condanna emessa dal Giudice di Pace di Bologna per il reato di cui all’art. 594 c.p.
Avverso la predetta sentenza ricorre l’imputato, per mezzo del suo difensore, affidando la sua
impugnativa a due motivi di doglianza.
Denunzia il ricorrente, con il primo motivo, la nullità della sentenza impugnata, ai sensi
dell’art. 606, comma 1, lett. b ed e, cpp in relazione all’art. 133 cp e in ordine al vizio
motivazionale in punto di trattamento sanzionatorio.
Con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e,
cpp, per la mancanza di motivazione in punto di responsabilità civile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1

Data Udienza: 02/05/2016

Deve essere rilevato che il reato è contemporaneamente estinto sia per la intervenuta
prescrizione maturata in data 25.3.2014, e dunque successivamente alla sentenza impugnata,
che per la intervenuta abolitio criminis in forza dell’art. 1 del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.
Occorre però precisare che la questione concernente la “abolitio criminis” è pregiudiziale
rispetto alla questione – esaminabile in assenza di cause di inammissibilità del ricorso per
cassazione – relativa all’estinzione del reato per prescrizione

( Cass., Sez. U, n. 19601 del

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto di cui all’art. 594 cod. pen. non è più
previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, il 2.5.2016

28/02/2008 – dep. 15/05/2008, Niccoli, Rv. 239400).

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