Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29681 del 04/07/2014
Penale Sent. Sez. 6 Num. 29681 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: VILLONI ORLANDO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RINALDI ANTONIO N. IL 20/09/1963
avverso la sentenza n. 2883/2008 CORTE APPELLO di BARI, del
04/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/07/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. P ( A TOL A G •
che ha concluso per A. S- f. pu
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Udito, per la
e civile, l’Avv
Udit i dife6i Avv.
Data Udienza: 04/07/2014
20294/13
Considerato che Antonio Rinaldi impugna la sentenza in epigrafe con la quale è stato ritenuto
responsabile di evasione;
che il ricorso non appare affetto da cause di inammissibilità;
che la censura dedotta (mancata perizia psichiatrica) , ove anche risultasse fondata, condurrebbe ad
un annullamento della sentenza con prosecuzione del giudizio di merito;
che peraltro il reato ascritto al ricorrente è estinto per prescrizione e l’art.129 c.p.p. impone di
dichiarare immediatamente la sussistenza di tale causa di non punibilità, in quanto dagli atti non
appare evidente la necessità di pervenire a una decisione più favorevole.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma il 4 luglio 2014
Il P ‘dente
In fatto e in diritto