Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29681 del 04/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29681 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RINELLA GIUSEPPE N. IL 28/11/1960
avverso la sentenza n. 159/2014 TRIBUNALE di GELA, del
25/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 04/06/2015
45958/14 RG
1
ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza di applicazione della pena, deliberata ex art. 444 c.p.p.
dal Tribunale di GELA in data 25.6.14 per reato ex art.385 C.P., ricorre a mezzo
del difensore l’imputato GIUSEPPE RINELLA, enunciando motivo di vizi alternativi
riferimento in particolare all’esimente dello stato di necessità ed all’elemento
soggettivo.
2. Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il motivo è al tempo
stesso generico e diverso da quelli consentiti. Infatti, in sede di applicazione della
pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto
esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce
l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una
succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d’imputazione), con
l’affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica, con il richiamo
all’art. 129 c.p.p. (sufficiente a dar conto dell’avvenuta pertinente delibazione,
da ultimo SU sent. 18374/2013) per escludere la ricorrenza di alcuna delle
ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e
nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (Sez. 4, sent. 34494 del 13.7-17.10.2006).
Del resto, le censure svolte sono assertive, non indicando quali elementi
determinanti ad imporre il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. sarebbero stati
pretermessi, risolvendosi in censure in fatto del tutto incompatibili con il rito e la
sede di legittimità.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1500 alla Cassa delle ammende, equa al caso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1500 alla Cassa delle
Così deciso in Roma, il 4.6.15
mende.
della motivazione in relazione alla non applicazione dell’art. 129 c.p.p. con